(Accordo - art. 22)
                              Art. 22. 
         Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale 
 
  Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista
spetta un periodo di permesso  retribuito  irrinunciabile  di  trenta
giorni non festivi purche' l'assenza dal servizio non  sia  superiore
ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte  l'impegno  orario
settimanale. 
  Il permesso e'  usufruito  in  uno  o  piu'  periodi,  a  richiesta
dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni. 
  Se il permesso e' chiesto fuori dei  termini  del  preavviso,  esso
sara' concesso a condizione che l'U.S.L. possa provvedere al servizio
o che la sostituzione sia garantita dal richiedente. 
  Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al  quale
si riferisce  e  comunque  non  oltre  il  primo  semestre  dell'anno
successivo. 
  Detto periodo e'  elevato  a  quarantacinque  giorni  non  festivi,
purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di  ore
lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno  orario  settimanale,
per gli specialisti che usufruiscono dell'indennita'  di  rischio  da
radiazione di cui all'art. 32. 
  Per periodi  di  servizio  inferiori  ad  un  anno  spettano  tanti
dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto  comma
del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati. 
  Ai fini del computo del permesso retribuito  non  sono  considerati
attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di  cui  ai
successivi articoli 23 e 24. 
  Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato  spetta
un congedo matrimoniale retribuito di quindici  giorni  non  festivi,
purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di  ore
lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con
inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio. 
  Durante il permesso retribuito e il  congedo  matrimoniale  saranno
corrisposti i compensi previsti dagli articoli  33  e  34,  le  quote
aggiuntive per variazione del costo della  vita  e,  qualora  dovuta,
l'indennita' di rischio.