Art. 23. Assenze non retribuite Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessita', l'U.S.L. conserva l'incarico allo specialista per la durata massima di dodici mesi nell'arco del triennio sempreche' esista la possibilita' di assicurare idonea sostituzione. Nessun compenso e' dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza. In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere comunale di comune capoluogo di regione l'U.S.L. conserva, a richiesta dell'interessato, l'incarico senza retribuzione per l'intera durata del mandato. I periodi di assenza per i casi previsti dal precedente comma sono conteggiati come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per eventuale segnalazione alla commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti opportuni. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in piu' posti di lavoro e/o piu' UU.SS.LL. il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.