(Accordo - art. 23)
                              Art. 23. 
                       Assenze non retribuite 
 
  Per giustificati e documentati motivi di  studio  o  di  comprovata
necessita', l'U.S.L. conserva  l'incarico  allo  specialista  per  la
durata massima di  dodici  mesi  nell'arco  del  triennio  sempreche'
esista la possibilita' di assicurare idonea sostituzione. 
  Nessun compenso e' dovuto allo specialista per l'intero periodo  di
assenza. 
  In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina
a consigliere  comunale  di  comune  capoluogo  di  regione  l'U.S.L.
conserva, a richiesta dell'interessato, l'incarico senza retribuzione
per l'intera durata del mandato. 
  I periodi di assenza per i casi previsti dal precedente comma  sono
conteggiati come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11. 
  Salvo il caso di inderogabile  urgenza,  il  medico  deve  avanzare
richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente  articolo
con un preavviso di almeno sette giorni. 
  Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate  per  eventuale
segnalazione alla commissione di cui all'art. 16 per i  provvedimenti
opportuni. 
  Per tutti gli incarichi svolti ai sensi  del  presente  accordo  in
piu' posti di lavoro e/o piu' UU.SS.LL. il  periodo  di  assenza  non
retribuita deve essere fruito contemporaneamente.