(Accordo - art. 24)
                              Art. 24. 
                    Assenza per servizio militare 
 
  Lo specialista che ha sospeso la propria attivita' per il  servizio
di leva o richiamo alle armi e' ripristinato nel precedente incarico,
sempreche' ne faccia domanda  entro  trenta  giorni  dalla  data  del
congedo. 
  Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo  alle
armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica. 
  Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi  e'
conteggiato come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11.