Art. 24. Assenza per servizio militare Lo specialista che ha sospeso la propria attivita' per il servizio di leva o richiamo alle armi e' ripristinato nel precedente incarico, sempreche' ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data del congedo. Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi e' conteggiato come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11.