(Accordo - art. 28)
                               Art. 28 
                 Prolungamento dell'orario di lavoro 
 
  Qualora per lo svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  presente
accordo sia necessario superare occasionalmente l'orario  giornaliero
assegnato al medico specialista, l'U.S.L.  provvede  ad  indicare  le
modalita' organizzative e ad autorizzare il prolungamento dell'orario
di servizio, previo consenso dello specialista interessato. 
  Analoga richiesta  puo'  essere  avanzata  dallo  specialista  alla
U.S.L. 
  Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario  verra'  corrisposto
il compenso orario di cui  all'art.  33  maggiorato  degli  eventuali
incrementi periodici di anzianita' al medesimo spettanti.