(Accordo - art. 29)
                               Art. 29 
                      Attivita' "extra-moenia" 
 
  L'orario di attivita'  dello  specialista  puo'  essere  prolungato
anche  per  attivita'  specialistica  "extra-moenia"  domiciliare   o
ambulatoriale. 
 
A) Attivita' specialistica domiciliare. 
  Premesso che ai sensi dell'art. 25, sesto  comma,  della  legge  n.
833/78, le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche  a
domicilio dell'utente  in  forme  che  consentano  la  riduzione  dei
ricoveri  ospedalieri,  qualora  le  UU.SS.LL.,  nel   quadro   della
programmazione sanitaria  regionale,  decidano  di  attivare  servizi
specialistici domiciliari, l'attivita' dello specialista  che  vi  e'
adibito e' disciplinata dai seguenti criteri: 
    a)  l'attivita'  specialistica  domiciliare   e'   di   carattere
volontario  e  sara'  svolta  da  quegli  specialisti   che   abbiano
dichiarato alla U.S.L. di appartenenza la propria disponibilita'; 
    b)  l'espletamento  di  attivita'  specialistica  domiciliare  e'
autorizzato di volta in volta dalla U.S.L. competente sulla  base  di
specifica richiesta del medico curante la quale,  oltre  a  contenere
menzione  della  diagnosi  o  sospetto  diagnostico,  deve   indicare
espressamente che trattasi di paziente non deambulabile; 
    c) a livello locale saranno stabilite le forme di controllo  piu'
idonee  per  il  corretto  svolgimento  dell'attivita'  specialistica
domiciliare; 
    d) con riserva di verificarne le congruita'  allo  scadere  della
sperimentazione  di  cui   al   successivo   punto   f),   il   tempo
complessivamente occorrente  allo  specialista  per  l'esecuzione  di
ciascuna prestazione specialistica domiciliare e' forfettariamente  e
convenzionalmente determinato in 75 minuti. Qualora in  occasione  di
un singolo accesso vengano eseguite una  pluralita'  di  prestazioni,
per  ciascuna  prestazione  successiva  alla  prima  l'impegno  dello
specialista e' forfettariamente e convenzionalmente determinato in 20
minuti; 
    e) per lo  svolgimento  di  attivita'  specialistica  domiciliare
spetta allo specialista unicamente il compenso  orario  nella  misura
dovutagli in relazione all'incarico di cui e' titolare, ivi  comprese
le maggiorazioni relative all'anzianita' di servizio. Sul compenso di
cui sopra le UU.SS.LL. verseranno il contributo ENPAM nella misura  e
con le modalita' di cui all'art. 30 del presente accordo; 
    f) I suesposti criteri vengono adottati a titolo sperimentale per
la durata del  presente  accordo  con  l'impegno  di  riesaminare  il
problema alla luce dei risultati della sperimentazione effettuata. 
 
B) Attivita' "extra-moenia" ambulatoriale. 
  Per attivita' specialistica ambulatoriale "extra-moenia" si intende
quella attivita' di consulenza che di volta in volta  lo  specialista
puo' essere chiamato, dalla U.S.L. di appartenenza, a  effettuare  in
presidi, strutture e servizi diversi dal  presidio  poliambulatoriale
in cui egli svolge il proprio incarico. 
  L'attivita'  "extra-moenia"  ambulatoriale  e'   disciplinata   dai
seguenti criteri: 
    a) essa e' di carattere  volontario  e  viene  svolta  da  quegli
specialisti che abbiano dichiarato alla  U.S.L.  di  appartenenza  la
propria disponibilita'; 
    b) l'espletamento dell'attivita' "extra-moenia" ambulatoriale  e'
richiesto di volta in volta dalla U.S.L. competente; 
    c) con riserva di verificarne la congruita'  allo  scadere  della
sperimentazione  di  cui   al   successivo   punto   e),   il   tempo
complessivamente occorrente  allo  specialista  per  l'esecuzione  di
ciascuna prestazione specialistica  ambulatoriale  "extra-moenia"  e'
forfettariamente e convenzionalmente determinato in 40 minuti. 
  Per l'esecuzione di prestazioni successive alla prima in  occasione
di un singolo accesso l'impegno orario da retribuire viene rapportato
al numero delle prestazioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 9; 
  d) per lo svolgimento  di  attivita'  ambulatoriale  "extra-moenia"
spetta allo specialista unicamente il compenso  orario  nella  misura
dovutagli in relazione all'incarico di cui e' titolare, ivi  comprese
le maggiorazioni relative all'anzianita' di servizio. Sul compenso di
cui sopra le UU.SS.LL. verseranno il contributo ENPAM nella misura  e
con le modalita' di cui all'art. 30 del presente accordo; 
  e) i suesposti criteri vengono adottati a titolo  sperimentale  per
la durata del  presente  accordo  con  l'impegno  di  riesaminare  il
problema alla luce dei risultati della sperimentazione effettuata. 
 
Nota all'art. 29, lettera A comma 1: 
  Il testo dell'art. 25, comma 6, della legge 23  dicembre  1978,  n.
833, e' il seguente: 
  "Le  prestazioni  medico-specialistiche,  ivi  comprese  quelle  di
diagnostica strumentale e di laboratorio,  sono  fornite,  di  norma,
presso gli ambulatori e i presidi delle unita'  sanitarie  locali  di
cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli
39, 41 e 42 della presente legge".