(Accordo - art. 3)
                               Art. 3. 
                          Incompatibilita' 
 
  Fermo restando quanto previsto dal  punto  6)  dell'art.  48  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833,  non  e'  conferibile  l'incarico  al
medico che: 
    a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi  ente
pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; 
    b) svolga attivita' medico-generica in quanto  medico  di  libera
scelta a ciclo di  fiducia  iscritto  negli  elenchi  previsti  dalla
convenzione unica dei medici generici; 
    c) sia iscritto negli  elenchi  dei  medici  pediatri  di  libera
scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria; 
    d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo
retribuito  forfettariamente  presso  enti  o   strutture   sanitarie
pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario  nazionale
e che non adottino le clausole normative ed  economiche  dell'accordo
stesso; 
    e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate  con
la U.S.L. 
  L'incompatibilita' di cui al punto e) non opera fino  a  quando  le
UU.SS.LL.  non  abbiano  provveduto  a  garantire  mezzi  idonei   ad
assicurare la continuita'  terapeutica  nell'ambito  delle  strutture
pubbliche; 
  f) svolga attivita' fiscali concomitanti con la stessa U.S.L. 
  Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle  condizioni  di
incompatibilita' di cui al presente articolo e della perdita  di  uno
dei requisiti previsti dall'art. 2, ad eccezione del requisito di cui
alla lettera a), determina la revoca dell'incarico. 
  I provvedimenti di  decadenza  dall'incarico  sono  adottati  dalla
U.S.L. sentito il comitato di cui all'art. 13 e l'interessato. 
  Allo specialista durante il periodo  di  prova  e  limitatamente  a
questo periodo e' sospesa l'eventuale incompatibilita'  derivante  da
altre attivita' a condizione che non le eserciti nel periodo stesso.