Art. 3. Incompatibilita' Fermo restando quanto previsto dal punto 6) dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non e' conferibile l'incarico al medico che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; b) svolga attivita' medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dalla convenzione unica dei medici generici; c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria; d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche dell'accordo stesso; e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con la U.S.L. L'incompatibilita' di cui al punto e) non opera fino a quando le UU.SS.LL. non abbiano provveduto a garantire mezzi idonei ad assicurare la continuita' terapeutica nell'ambito delle strutture pubbliche; f) svolga attivita' fiscali concomitanti con la stessa U.S.L. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo e della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a), determina la revoca dell'incarico. I provvedimenti di decadenza dall'incarico sono adottati dalla U.S.L. sentito il comitato di cui all'art. 13 e l'interessato. Allo specialista durante il periodo di prova e limitatamente a questo periodo e' sospesa l'eventuale incompatibilita' derivante da altre attivita' a condizione che non le eserciti nel periodo stesso.