Art. 30. Contributo ENPAM A favore dei medici specialisti che prestano la loro attivita' ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. versa - di norma mensilmente, al massimo trimestralmente - con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministero del lavoro 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista, calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 33), sul premio di collaborazione, sulle quote di caro-vita, sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro, sui compensi per attivita' "extra-moenia" di cui all'art. 29 e sull'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34. Nota all'art. 30: Il decreto ministeriale 15 ottobre 1976 reca: "Regolamenti dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualisti: ambulatoriali, generici e specialisti esterni".