(Accordo - art. 30)
                              Art. 30. 
                          Contributo ENPAM 
 
A favore dei medici specialisti che prestano  la  loro  attivita'  ai
sensi del presente accordo, l'U.S.L. versa - di norma mensilmente, al
massimo   trimestralmente   -   con    modalita'    che    assicurino
l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si
riferiscono,  specificandone  in  particolare  il  numero  di  codice
fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale  dei  medici
ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministero del
lavoro 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, un contributo del
ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a  proprio
carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista,
calcolato sul compenso tabellare  (compenso  orario  piu'  incrementi
periodici  di  anzianita'  di  cui  all'art.  33),  sul   premio   di
collaborazione, sulle quote di caro-vita, sui compensi per eventuali 
prolungamenti dell'orario  di  lavoro,  sui  compensi  per  attivita'
"extra-moenia" di cui all'art. 29 e sull'indennita' di disponibilita'
di cui all'art. 34. 
 
Nota all'art. 30: 
  Il decreto ministeriale 15  ottobre  1976  reca:  "Regolamenti  dei
fondi di previdenza a favore dei  medici  mutualisti:  ambulatoriali,
generici e specialisti esterni".