(Accordo - art. 32)
                              Art. 32. 
                        Indennita' di rischio 
 
  A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del  Presidente
della  Repubblica  che   rende   esecutivo   il   presente   accordo,
l'indennita' di rischio viene corrisposta,  nella  misura  e  con  la
cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti
esposti al rischio di radiazioni di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 185/1964 in quanto tenuti a prestare  la  propria
opera in zona controllata e sempreche'  il  rischio  abbia  carattere
professionale. 
  Per gli specialisti che non operano in  maniera  costante  in  zona
controllata, l'accertamento del diritto all'indennita' e' demandato a
un'apposita commissione composta dal coordinatore sanitario,  che  la
presiede, da uno specialista radiologo designato dall'U.S.L., da  tre
rappresentanti  dei  medici  ambulatoriali  eletti  con  il   sistema
previsto per la elezione dei  consigli  direttivi  degli  ordini  dei
medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle  elezioni,  e
da due esperti qualificati nominati dal comitato di gestione. 
 
Nota all'art. 32, comma 1: 
  Il decreto del Presidente della Repubblica  13  febbraio  1964,  n.
185, reca:  "Sicurezza  degli  impianti.  Pericoli  delle  radiazioni
ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".