Art. 32. Indennita' di rischio A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, l'indennita' di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e sempreche' il rischio abbia carattere professionale. Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del diritto all'indennita' e' demandato a un'apposita commissione composta dal coordinatore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dall'U.S.L., da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali eletti con il sistema previsto per la elezione dei consigli direttivi degli ordini dei medici, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni, e da due esperti qualificati nominati dal comitato di gestione. Nota all'art. 32, comma 1: Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, reca: "Sicurezza degli impianti. Pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare".