(Accordo - art. 33)
                              Art. 33. 
     Compensi tabellari - Fasce di anzianita' - Scatti biennali 
 
  Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto  mensilmente,  a
decorrere dal 1 gennaio 1986, un compenso forfettario rapportato a L. 
15.955 per ora di incarico. Tale compenso e' elevato a L. 16.915  con
decorrenza 1 gennaio 1987 e a L.  17.900  con  decorrenza  1  gennaio
1988. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1986 al compenso orario di cui  al  primo
comma sono apportati aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta  per
cento) e incrementi periodici per fasce triennali di anzianita' nella
misura del 6% (sei per cento) fino a un massimo di sette fasce. 
  Gli aumenti biennali vengono  riassorbiti  al  conseguimento  delle
fasce di anzianita' successive. 
  Dopo il  conseguimento  della  settima  fascia  di  anzianita'  gli
aumenti biennali sono calcolati sul compenso corrispondente  a  detta
fascia. 
  Tanto gli aumenti biennali che gli incrementi  triennali  decorrono
dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  del  compimento
dell'anzianita'. 
Nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a 
tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo  reso
esecutivo con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  ottobre
1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli  scatti  biennali  e'
valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione  di
continuita' presso gli enti  firmatari  dell'accordo  dell'11  giugno
1975 e ai sensi dell'accordo stesso. 
  Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata  successivamente
e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto. 
  In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita'  presso
piu' enti mutuo-previdenziali o presso piu'  UU.SS.LL.,  l'anzianita'
da valutare e' quella maggiore. 
  Nei  confronti   dei   medici   divenuti   titolari   di   incarico
specialistico ambulatoriale successivamente alla data di  entrata  in
vigore dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 ottobre 1981,  ai  fini  delle  fasce  triennali  e  degli  scatti
biennali  e'  valutabile  la  sola  anzianita'  maturata  nell'ambito
dell'incarico specialistico. 
  Ai fini della determinazione  dell'anzianita'  non  sono  presi  in
considerazione i periodi di assenza non retribuiti. 
  Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite
ai sensi degli articoli 22, 25 e 27,  commi  primo  e  terzo,  nessun
compenso  va  corrisposto   allo   specialista   attesa   la   natura
professionale del rapporto con l'U.S.L. 
  Il compenso mensile deve essere pagato allo  specialista  entro  la
fine del mese di competenza. 
  Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle
ore notturne dalle ore 22  alle  6  il  compenso  orario  di  cui  al
presente articolo e' maggiorato nella misura del 30%. 
  Per l'attivita' svolta nelle ore notturne  dei  giorni  festivi  ai
sensi di legge la maggiorazione e' del 50%. 
  Per il periodo 1 luglio 1985-31 dicembre 1985 restano confermate le
disposizioni di cui all'art. 36  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 884/85. 
 
Nota all'art. 33, ultimo comma: 
  Il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente  della  Repubblica
16 ottobre 1984, n. 884, e' il seguente: 
  "Art. 36. (Compensi  tabellari  -  Fasce  di  anzianita'  -  Scatti
biennali). -  Ai  medici  specialisti  ambulatoriali  e'  corrisposto
mensilmente un compenso forfettario rapportato a L. 15.000 per ora di
incarico. 
  Il predetto compenso e'  incrementato  di  aumenti  biennali  nella
misura del 2,50% del valore iniziale, ciascuno decorrente  dal  primo
giorno del mese successivo al compimento dell'anzianita'. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1983 il compenso orario di cui  al  primo
comma e' soggetto ad aumenti  periodici  per  fasce  quinquennali  di
anzianita' dell'8% costante e di scatti biennali  del  2,50%.  Questi
ultimi  vengono  riassorbiti  al  conseguimento   della   fascia   di
anzianita' successiva. 
  Le fasce di anzianita' nel numero di quattro vengono  acquisite  al
compimento del 5°, 10°, 15° e 20° anno di effettiva anzianita'. 
  La fascia quinquennale decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di compimento dell'anzianita'. 
  Nei  confronti  dei  medici  gia'  titolari  di  incarico  a  tempo
indeterminato alla  data  di  entrata  in  vigore  dell'accordo  reso
esecutivo con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  ottobre
1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli  scatti  biennali  e'
valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione  di
continuita' presso gli enti  firmatari  dell'accordo  dell'11  giugno
1975 e ai sensi dell'accordo stesso. 
  Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata  successivamente
e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto. 
  In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita'  presso
piu' enti mutuo-previdenziali o presso piu' unita' sanitarie  locali,
l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. 
  Nei  confronti   dei   medici   divenuti   titolari   di   incarico
specialistico ambulatoriale successivamente alla data di  entrata  in
vigore dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 ottobre 1981, ai fini delle  fasce  quinquennali  e  degli  scatti
biennali  e'  valutabile  la  sola  anzianita'  maturata  nell'ambito
dell'incarico specialistico. 
  Ai fini della determinazione  dell'anzianita'  non  sono  presi  in
considerazione i periodi  di  assenza  non  retribuiti  di  cui  agli
articoli 26, 27, 30, comma secondo. 
  Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite
ai sensi degli articoli 25, 28 e 30,  commi  primo  e  terzo,  nessun
compenso  va  corrisposto   allo   specialista   attesa   la   natura
professionale del rapporto con l'unita' sanitaria locale. 
  Il compenso mensile deve essere pagato allo  specialista  entro  la
fine del mese di competenza".