Art. 33. Compensi tabellari - Fasce di anzianita' - Scatti biennali Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente, a decorrere dal 1 gennaio 1986, un compenso forfettario rapportato a L. 15.955 per ora di incarico. Tale compenso e' elevato a L. 16.915 con decorrenza 1 gennaio 1987 e a L. 17.900 con decorrenza 1 gennaio 1988. A decorrere dal 1 gennaio 1986 al compenso orario di cui al primo comma sono apportati aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) e incrementi periodici per fasce triennali di anzianita' nella misura del 6% (sei per cento) fino a un massimo di sette fasce. Gli aumenti biennali vengono riassorbiti al conseguimento delle fasce di anzianita' successive. Dopo il conseguimento della settima fascia di anzianita' gli aumenti biennali sono calcolati sul compenso corrispondente a detta fascia. Tanto gli aumenti biennali che gli incrementi triennali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'anzianita'. Nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso. Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' enti mutuo-previdenziali o presso piu' UU.SS.LL., l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. Nei confronti dei medici divenuti titolari di incarico specialistico ambulatoriale successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce triennali e degli scatti biennali e' valutabile la sola anzianita' maturata nell'ambito dell'incarico specialistico. Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti. Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 22, 25 e 27, commi primo e terzo, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'U.S.L. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza. Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo e' maggiorato nella misura del 30%. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%. Per il periodo 1 luglio 1985-31 dicembre 1985 restano confermate le disposizioni di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/85. Nota all'art. 33, ultimo comma: Il testo dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884, e' il seguente: "Art. 36. (Compensi tabellari - Fasce di anzianita' - Scatti biennali). - Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente un compenso forfettario rapportato a L. 15.000 per ora di incarico. Il predetto compenso e' incrementato di aumenti biennali nella misura del 2,50% del valore iniziale, ciascuno decorrente dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anzianita'. A decorrere dal 1 gennaio 1983 il compenso orario di cui al primo comma e' soggetto ad aumenti periodici per fasce quinquennali di anzianita' dell'8% costante e di scatti biennali del 2,50%. Questi ultimi vengono riassorbiti al conseguimento della fascia di anzianita' successiva. Le fasce di anzianita' nel numero di quattro vengono acquisite al compimento del 5°, 10°, 15° e 20° anno di effettiva anzianita'. La fascia quinquennale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'anzianita'. Nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso. Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' enti mutuo-previdenziali o presso piu' unita' sanitarie locali, l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. Nei confronti dei medici divenuti titolari di incarico specialistico ambulatoriale successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce quinquennali e degli scatti biennali e' valutabile la sola anzianita' maturata nell'ambito dell'incarico specialistico. Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti di cui agli articoli 26, 27, 30, comma secondo. Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 25, 28 e 30, commi primo e terzo, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'unita' sanitaria locale. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza".