(Accordo - art. 34)
                              Art. 34. 
                    Indennita' di disponibilita' 
 
  A partire dal 1 gennaio 1986 agli specialisti che svolgono 
esclusivamente attivita' ambulatoriale ai sensi del presente  accordo
e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o  convenzionale
con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche
o private, spetta una indennita' di disponibilita' nella misura di L. 
1.995 per ogni ora risultante dalla lettera di incarico. 
  Tale indennita' e' elevata a L. 2.490 dal 1 gennaio  1987  e  a  L.
3.000 dal 1 gennaio 1988. 
  L'indennita'  in  parola  subisce  tutti  i  riflessi  degli  altri
istituti di carattere normativo ed economico  previsti  dal  presente
accordo, ad eccezione delle quote di caro-vita di cui all'art. 40.