Art. 34. Indennita' di disponibilita' A partire dal 1 gennaio 1986 agli specialisti che svolgono esclusivamente attivita' ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' di disponibilita' nella misura di L. 1.995 per ogni ora risultante dalla lettera di incarico. Tale indennita' e' elevata a L. 2.490 dal 1 gennaio 1987 e a L. 3.000 dal 1 gennaio 1988. L'indennita' in parola subisce tutti i riflessi degli altri istituti di carattere normativo ed economico previsti dal presente accordo, ad eccezione delle quote di caro-vita di cui all'art. 40.