Art. 35. Prestazioni di particolare impegno professionale Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 9, lo specialista salvo controindicazioni cliniche, e' tenuto ad effettuare, secondo modalita' organizzative convenute con le UU.SS.LL., durante il normale orario di servizio, purche' le liste di attesa non vadano oltre i sette giorni, gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale previsti nell'allegato C finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuita' terapeutica, allo scopo di migliorare la qualita' e l'efficienza dei servizi nell'area della specialistica extra-degenza. Per l'espletamento di tali interventi allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale di cui all'art. 33, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione. In ogni caso gli emolumenti di cui al comma precedente, da corrispondere con cadenza quadrimestrale, non possono superare nell'arco del quadrimestre il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti allo specialista in base alla lettera di incarico.