(Accordo - art. 35)
                              Art. 35. 
          Prestazioni di particolare impegno professionale 
 
  Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art.
9, lo specialista salvo  controindicazioni  cliniche,  e'  tenuto  ad
effettuare,  secondo  modalita'  organizzative   convenute   con   le
UU.SS.LL., durante il normale orario di servizio, purche' le liste di
attesa non vadano oltre i sette giorni, gli atti e gli interventi  di
particolare   impegno   professionale   previsti   nell'allegato    C
finalizzati  alla  definizione   diagnostica   e   alla   continuita'
terapeutica, allo scopo di migliorare la qualita' e l'efficienza  dei
servizi nell'area della specialistica extra-degenza. 
  Per  l'espletamento  di  tali  interventi   allo   specialista   e'
attribuito  un  emolumento  forfettario  aggiuntivo   calcolato   sul
compenso orario iniziale di cui all'art. 33, rapportato al  tempo  di
esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione. 
  In ogni  caso  gli  emolumenti  di  cui  al  comma  precedente,  da
corrispondere  con  cadenza  quadrimestrale,  non  possono   superare
nell'arco del quadrimestre il cinquanta per cento dei compensi  orari
spettanti allo specialista in base alla lettera di incarico.