Art. 36. Realizzazione degli obiettivi di programmazione sanitaria Per facilitare la realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, le unita' sanitarie locali corrispondono agli specialisti ambulatoriali la somma di lire 600 per ogni ora di attivita' effettivamente espletata secondo la lettera di incarico. Tale erogazione e' ininfluente ai fini di ogni altro istituto di carattere normativo ed economico previsto del presente accordo.