(Accordo - art. 37)
                              Art. 37. 
    Indennita' di disagiatissima sede e indennita' di bilinguismo 
 
  Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle  Regioni
come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai  medici  un
compenso accessorio orario nella misura e con le modalita' concordate
a livello regionale con i sindacati firmatari del presente accordo. 
  E' riconosciuta l'indennita' di bilinguismo in rapporto alle ore di
incarico ai medici specialisti operanti nella provincia  autonoma  di
Bolzano in possesso del relativo attestato.