Art. 37. Indennita' di disagiatissima sede e indennita' di bilinguismo Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalita' concordate a livello regionale con i sindacati firmatari del presente accordo. E' riconosciuta l'indennita' di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nella provincia autonoma di Bolzano in possesso del relativo attestato.