(Accordo - art. 40)
                              Art. 40. 
                         Quote di caro-vita 
 
  Le  parti  convengono  che  agli  specialisti  ambulatoriali   sono
attribuite quote mensili di caro-vita  determinate  in  linea  con  i
criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986  e  all'art.  16
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  13  del  1  febbraio
1986, con le seguenti specificazioni: 
    a) l'adeguamento delle quote di  caro-vita  avviene  con  cadenza
semestrale, con riferimento  alla  variazione  dell'indice  sindacale
registrato nel semestre precedente; 
    b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese  di  novembre
1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo  adeguamento
decorre dal 1 maggio 1986; 
    c) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute  alla
data del  1  novembre  1985  in  base  alle  norme  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 884/84; 
    d) il compenso tabellare che, sommato  alle  quote  di  caro-vita
spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per
l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86  e  al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  13/86,  e'  rappresentato  dal
compenso orario iniziale nella misura stabilita dall'art.  33,  primo
comma, moltiplicato per il numero delle ore  d'incarico  del  singolo
medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili; 
    e) ai medici con incarico inferiore a 40 ore  mensili  spetta  un
incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello  riferito
a 40 ore mensili di attivita', decurtato di un quarantesimo per  ogni
ora al di sotto del limite di 40. 
  Le quote di cui ai commi  precedenti  non  spettano  a  coloro  che
comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di  meccanismi  automatici
di adeguamento  dei  compensi  al  costo  della  vita,  salvo  quanto
previsto al comma successivo. 
  Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in  quanto  tali,
non fruiscono dell'indennita' integrativa speciale. 
  Nell'ipotesi  che  lo  specialista  svolga  contemporaneamente   la
propria attivita' per conto di piu'  UU.SS.LL.  e/o  altri  enti  che
adottano il presente accordo, l'onere delle quote di caro-vita  viene
ripartito, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera d)  del  primo
comma che precede, proporzionalmente tra le UU.SS.LL.  e/o  gli  enti
interessati in ragione del  numero  delle  ore  di  incarico  che  lo
specialista effettua per ciascuno di  essi,  secondo  le  indicazioni
all'uopo fornite dal comitato di cui all'art. 13. 
 
  Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988. 
 
Note all'art. 40, comma 1: 
  - Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
1 febbraio 1986, n. 13, e' il seguente: 
    "Art. 16 (Modifica del meccanismo  della  indennita'  integrativa
speciale). - 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo
della vita e' modificato come segue: 
      a) cadenza semestrale di rivalutazione  retributiva:  per  tale
rivalutazione si fa riferimento al tasso  percentuale  di  incremento
risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale  di
un semestre rispetto a quello del  semestre  precedente.  Tale  tasso
percentuale  di  incremento  e'  arrotondato  sulla   seconda   cifra
decimale; 
      b) rivalutazione del cento  per  cento  di  una  somma  mensile
uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari  al  25  per
cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte. 
      I  benefici  derivanti  dalla  rivalutazione  semestrale  delle
580.000 lire indicizzati al 100 per cento costituiscono base  per  le
correlative rivalutazioni dei semestri successivi. 
      La retribuzione eccedente, sulla quale si  calcola  il  25  per
cento, viene determinata  come  segue:  lo  stipendio  mensile  della
qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo
lordo base in atto il mese precedente a quello nell'adeguamento, piu'
l'indennita' integrativa speciale maturata fino a quel momento,  meno
la quota di retribuzione indicizzata al 100  per  cento,  come  sopra
rivalutata; 
      c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre
1985 e termina il mese di aprile 1986, pertanto il primo  adeguamento
decorre dal 1 maggio 1986; 
      d) per la prima applicazione  del  nuovo  meccanismo  il  tasso
percentuale semestrale medio e' determinato prendendo  come  base  di
riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.000. 
      2. Nel caso di variazione delle imposte indirette, ai  fini  di
un accorpamento  delle  aliquote  e  di  una  loro  razionalizzazione
saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della  legge
29 marzo 1983, n.  93,  modalita'  e  limiti  di  incidenza  di  tali
variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio  familiare,
assunto a base di calcolo per la  determinazione  dell'indennita'  di
contingenza. 
      3. L'efficienza del sistema di adeguamento retributivo al costo
della vita di cui  al  presente  articolo  sara'  assicurata  per  un
periodo non inferiore a quattro anni". 
    - La legge 26  febbraio  1986,  n.  38,  reca:  "Disposizioni  in
materia di indennita' di contingenza".