Art. 40. Quote di caro-vita Le parti convengono che agli specialisti ambulatoriali sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986, con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986; c) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute alla data del 1 novembre 1985 in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84; d) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, e' rappresentato dal compenso orario iniziale nella misura stabilita dall'art. 33, primo comma, moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili; e) ai medici con incarico inferiore a 40 ore mensili spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito a 40 ore mensili di attivita', decurtato di un quarantesimo per ogni ora al di sotto del limite di 40. Le quote di cui ai commi precedenti non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma successivo. Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennita' integrativa speciale. Nell'ipotesi che lo specialista svolga contemporaneamente la propria attivita' per conto di piu' UU.SS.LL. e/o altri enti che adottano il presente accordo, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui alla lettera d) del primo comma che precede, proporzionalmente tra le UU.SS.LL. e/o gli enti interessati in ragione del numero delle ore di incarico che lo specialista effettua per ciascuno di essi, secondo le indicazioni all'uopo fornite dal comitato di cui all'art. 13. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988. Note all'art. 40, comma 1: - Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' il seguente: "Art. 16 (Modifica del meccanismo della indennita' integrativa speciale). - 1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita e' modificato come segue: a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale; b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte. I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzati al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi. La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello nell'adeguamento, piu' l'indennita' integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata; c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986, pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986; d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.000. 2. Nel caso di variazione delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita' e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennita' di contingenza. 3. L'efficienza del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sara' assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni". - La legge 26 febbraio 1986, n. 38, reca: "Disposizioni in materia di indennita' di contingenza".