(Accordo - art. 41)
                              Art. 41. 
                      Commissione professionale 
 
  In ogni regione e' costituita ai sensi dell'art. 24 della legge  27
dicembre  1983,  n.  730,  una  commissione  professionale  cui  sono
affidati, nel rispetto dei  principi  sanciti  in  detto  art.  24  i
seguenti compiti: 
    a) definire gli standard  medi  assistenziali  sulla  base  degli
indici di piano sanitario nazionale e regionale; 
    b)  fissare  le   procedure   per   la   verifica   di   qualita'
dell'assistenza; 
    c) prevedere le ipotesi di eccessi  di  spesa  che  potranno  dar
luogo,  ove  non  giustificati,  al  deferimento  del   medico   alla
commissione di disciplina di cui all'art. 16. 
  Per gli adempimenti di cui al comma precedente le  UU.SS.LL.  hanno
l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla  commissione
professionale il parametro di  spesa  regionale,  lo  standard  medio
assistenziale dei diversi presidi e servizi delle  UU.SS.LL.  nonche'
il  comportamento  prescrittivo  dei  singoli  medici   convenzionati
evidenziando  in  particolare  quello  relativo   alla   prescrizione
farmaceutica  e  alla  richiesta  di  indagini   strumentali   e   di
laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera,
curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente
dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. 
  La commissione professionale regionale, nominata con  provvedimento
della regione e' presieduta: 
    dal presidente dell'ordine dei medici della citta'  capoluogo  di
regione ed e' cosi' costituita: 
      cinque esperti qualificati nominati dalla  regione  scelti  tra
dipendenti delle strutture universitarie  e  del  Servizio  sanitario
nazionale; 
      quattro rappresentanti  dei  medici  specialisti  ambulatoriali
scelti dai membri di parte medica dei comitati regionali; 
      un funzionario della carriera  direttiva  amministrativa  delle
regioni con funzioni di segretario. 
 
Nota all'art. 41, comma 1: 
  Il testo dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  e'  il
seguente: 
  "Art.  24.  -  Al  fine  di   razionalizzare   l'erogazione   delle
prestazioni  sanitarie  in   regime   convenzionale,   nel   rispetto
dell'autonomia del segreto professionale dei sanitari  convenzionati,
gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sede di rinnovo della  parte
normativa   degli   stessi,   in   aggiunta   ai   criteri   definiti
dell'anzidetto articolo devono prevedere: 
    a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa  al
fine di contenere le spese da ancorare a parametri  prefissati  dalla
regione sulla base di indici medi regionali  di  spesa  raccordati  a
quelli nazionali; 
    b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale
con la partecipazione  di  rappresentanti  dei  medici  convenzionati
dalla  regione,  scelti  tra  esperti  qualificati  delle   strutture
pubbliche universitarie e ospedaliere, e  dell'ordine  professionale,
con il, compito di definire gli standards  medi  assistenziali  e  di
fissare le procedure per le verifiche  di  qualita'  dell'assistenza.
Nella  definizione  degli  standards,  medi  assistenziali,  dovranno
altresi' essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che  potranno
dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i
criteri previsti dal punto 8, terzo comma,  del  richiamato  articolo
48; 
    c) l'impegno tipi sanitari convenzionati a  fornire  informazioni
sui  servizi  prestati  anche  mediante  la  prescrizione  a  lettura
automatica standardizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 1983, n.  638,  nonche'  l'obbligo  delle  unita'  sanitarie
locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di
cui alla precedente lettera b) i dati informativi  sul  comportamento
prescrittivo dei medici convenzionati. 
    In caso di  mancata  designazione  dei  componenti  entro  trenta
giorni dall'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica di  approvazione  dell'accordo  collettivo  nazionale,  la
regione costituisce in via provvisoria la commissione  professionale,
che resta in  attivita'  fino  alla  costituzione  della  commissione
definitiva. 
    In   applicazione   dei   principi   di   contestualita'   e   di
omogenizzazione affermati nell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, in deroga al primo comma del
citato articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli  accordi
convenzionali, in scadenza o gia scaduti al 31  dicembre  1983,  sono
rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985".