(Norma finale)
                            Norma finale 
  Ai medici di cui alla "Regolamentazione del rapporto con i sanitari
addetti alla medicina generale ambulatoriale", costituente il  titolo
II dell'accordo nazionale reso esecutivo con decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 884/84, i quali risultino  titolari  di  incarico
alla  data  di  pubblicazione  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, si estende, dalla
data suddetta, il trattamento  economico  nonche',  se  e  in  quanto
applicabile,  il  trattamento  giuridico  previsto   per   i   medici
specialisti ambulatoriali. 
  A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del  Presidente
della Repubblica che rende esecutivo il  presente  accordo  e'  fatto
divieto   di   conferire    nuovi    incarichi    rientranti    nella
"regolamentazione" di cui al primo comma. 
  I medici di cui alla presente "norma finale", i quali  non  trovino
collocazione nell'ambito dei servizi specialistici ai sensi dell'art. 
11, punto 6), possono essere utilizzati  secondo  le  esigenze  delle
UU.SS.LL. di appartenenza  nei  servizi  del  territorio  ovvero  per
l'espletamento di attivita' di organizzazione sanitaria. 
  Le modalita' di espletamento della nuova attivita'  sono  stabilite
con apposita lettera d'incarico da trasmettere per  conoscenza  anche
all'assessore regionale  alla  sanita',  o  al  suo  delegato,  quale
presidente del comitato di cui allo art. 13. 
  L'attivita' che i  medici  suddetti  svolgeranno  nei  servizi  del
territorio e/o nell'ambito dei compiti  di  organizzazione  sanitaria
rappresenta, a tutti gli effetti e senza  soluzione  di  continuita',
prosecuzione del rapporto in atto. 
  In  attesa  che  si  pervenga  alle  soluzioni  di  cui  ai   commi
precedenti, le UU.SS.LL. presso le quali tali medici prestano la loro
attivita' possono provvisoriamente utilizzarli nei compiti propri  di
istituto, dandone comunicazione all'assessore regionale alla sanita',
o al suo delegato, quale presidente del comitato ex art. 13. 
 
Nota alla "Norma finale", comma 1: 
  Il testo del titolo II del decreto del Presidente della  Repubblica
16 ottobre 1984, n. 884, e' il seguente: 
 
  "Titolo II 
  REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO CON I SANITARI ADDETTI ALLA MEDICINA 
GENERALE AMBULATORIALI 
  Articolo unico 
  Ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale in  servizio
presso  le  unita'  sanitarie  locali  in  virtu'  di   un   rapporto
costituitosi  anteriormente  alla   data   di   entrata   in   vigore
dell'accordo unico del 22  dicembre  1978  si  estendono,  in  quanto
applicabili,   le   norme   previste   per   i   medici   specialisti
ambulatoriali. A  detti  medici  spetta  il  compenso  orario  di  L.
13.350".