Norma finale Ai medici di cui alla "Regolamentazione del rapporto con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale", costituente il titolo II dell'accordo nazionale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84, i quali risultino titolari di incarico alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, si estende, dalla data suddetta, il trattamento economico nonche', se e in quanto applicabile, il trattamento giuridico previsto per i medici specialisti ambulatoriali. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo e' fatto divieto di conferire nuovi incarichi rientranti nella "regolamentazione" di cui al primo comma. I medici di cui alla presente "norma finale", i quali non trovino collocazione nell'ambito dei servizi specialistici ai sensi dell'art. 11, punto 6), possono essere utilizzati secondo le esigenze delle UU.SS.LL. di appartenenza nei servizi del territorio ovvero per l'espletamento di attivita' di organizzazione sanitaria. Le modalita' di espletamento della nuova attivita' sono stabilite con apposita lettera d'incarico da trasmettere per conoscenza anche all'assessore regionale alla sanita', o al suo delegato, quale presidente del comitato di cui allo art. 13. L'attivita' che i medici suddetti svolgeranno nei servizi del territorio e/o nell'ambito dei compiti di organizzazione sanitaria rappresenta, a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita', prosecuzione del rapporto in atto. In attesa che si pervenga alle soluzioni di cui ai commi precedenti, le UU.SS.LL. presso le quali tali medici prestano la loro attivita' possono provvisoriamente utilizzarli nei compiti propri di istituto, dandone comunicazione all'assessore regionale alla sanita', o al suo delegato, quale presidente del comitato ex art. 13. Nota alla "Norma finale", comma 1: Il testo del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884, e' il seguente: "Titolo II REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO CON I SANITARI ADDETTI ALLA MEDICINA GENERALE AMBULATORIALI Articolo unico Ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale in servizio presso le unita' sanitarie locali in virtu' di un rapporto costituitosi anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo unico del 22 dicembre 1978 si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali. A detti medici spetta il compenso orario di L. 13.350".