(Norme transitorie)
                       Norma transitoria n. 1 
  Per la formazione delle graduatorie annuali, da valere  per  l'anno
1988, relative alle branche specialistiche  di  cui  allo  "stralcio"
dell'allegato A annesso al  presente  accordo,  le  parti  convengono
transitoriamente quanto segue: 
    a) il termine di scadenza per la presentazione delle  domande  di
partecipazione alle  graduatorie  e'  fissato  al  trentesimo  giorno
successivo alla data di  pubblicazione  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica che rende esecutivo l'accordo; 
    b) in sede locale, sentito il comitato di cui all'art. 13 saranno
stabiliti  gli  altri  termini  per  il  compimento  delle  procedure
stabilite al fine di rendere le graduatorie operanti a partire dal  1
gennaio 1988; 
    c) per la valutazione dei titoli utili ai fini delle  graduatorie
suddette, valgono i criteri di cui all'allegato A annesso all'accordo
FNOOMM-Enti  mutualistici   dell'11   giugno   1975,   e   successive
integrazioni e modificazioni. 
 
                       Norma transitoria n. 2 
  Per gli anni  1987  e  1988  restano  confermate,  per  le  branche
specialistiche non comprese nello "stralcio" di allegato A annesso al
presente accordo e salvo quanto previsto dalla norma  transitoria  n.
9,  le  graduatorie  annuali  formate  in  base  ai  criteri  di  cui
all'allegato A annesso all'accordo FNOOMM-Enti  mutualistici  dell'11
giugno 1975 e successive integrazioni e modificazioni. 
 
                       Norma transitoria n. 3 
  Il contributo di cui all'art. 42 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n.  884/84  non  e'  piu'  dovuto  a  decorrere  dal  mese
successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica che  rende  esecutivo  il  presente  accordo;  restano  di
spettanza  del  sindacato  firmatario  dell'accordo  n.  884/84,   le
trattenute effettuate a tale titolo fino al mese successivo a  quello
di pubblicazione del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  che
rende esecutivo il presente accordo. 
 
                       Norma transitoria n. 4 
  Sono confermate "ad personam" le posizioni non conformi al disposto
del secondo comma dell'art. 4, esistenti alla data  di  pubblicazione
del decreto del Presidente della Repubblica che  rende  esecutivo  il
presente accordo. 
  Gli  specialisti  interessati,  peraltro,  sono  tenuti  a  ridurre
annualmente di due ore, con cadenza al  31  dicembre  1987  e  al  31
dicembre  1988,  la  loro  attivita'   settimanale   di   specialista
ambulatoriale. 
  La riduzione, ovviamente, sara' limitata a una sola ora  quando  il
divario non sia superiore. 
 
                       Norma transitoria n. 5 
  Le parti convengono, al fine di dare attuazione al primo e  secondo
comma dell'art. 8, che in sede regionale siano concordate  norme  per
l'uniforme applicazione dei sistemi di controllo orario. 
 
                       Norma transitoria n. 6 
  Sono confermate "ad personam" le posizioni non conformi al disposto
dell'art. 11, ultimo comma, esistenti alla data di pubblicazione  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  che  rende  esecutivo  il
presente  accordo,  fatta  salva  la  possibilita'  di   adottare   i
provvedimenti di cui all'art. 6, primo comma. 
 
                       Norma transitoria n. 7 
  Sono  confermati  gli   incarichi   e   le   situazioni   in   atto
legittimamente acquisiti alla data di pubblicazione del  decreto  del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. 
  Gli   specialisti,   peraltro,   i   quali   in    atto    svolgano
complessivamente oltre 38 ore di attivita' settimanale sono tenuti  a
ridurre annualmente di  due  ore  il  loro  impegno  settimanale  con
cadenza al 31 dicembre 1987 e al 31 dicembre 1988. 
  La riduzione, ovviamente, sara' limitata a una sola ora  quando  il
divario non sia superiore. 
 
                       Norma transitoria n. 8 
  In deroga a quanto previsto dal  primo  comma  dello  art.  18,  il
rimborso per spese di accesso continua  ad  essere  corrisposto  agli
specialisti che ne fruiscano per incarichi  acquisiti  prima  del  28
dicembre 1984. 
 
                       Norma transitoria n. 9 
  In attesa della revisione  dell'allegato  A,  come  previsto  dalla
dichiarazione a verbale n. 3, le  parti  convengono  fin  da  ora  di
inserire tra i titoli validi per la partecipazione  alla  graduatoria
di "odontostomatologia"  l'iscrizione  all'Albo  professionale  degli
odontoiatri, di cui alla legge n. 409/85. 
  Pertanto, fermo il termine del 31 gennaio 1987 per il possesso  dei
requisiti di ammissione alla graduatoria per la suddetta  branca,  da
valere per l'anno 1988, si conviene di  riaprire  i  termini  per  la
presentazione della domanda di partecipazione alla graduatoria stessa
secondo le disposizioni di cui alla norma transitoria n. 1. 
 
                       Norma transitoria n. 10 
  Le posizioni degli specialisti ai  quali  sia  stato  conferito  un
incarico ambulatoriale, retribuito a forfait  orario,  da  espletarsi
temporaneamente nel proprio gabinetto  privato,  vengono  confermate.
Detti specialisti verranno trasferiti presso il  presidio  a  diretta
gestione al momento in cui si verifichera' la possibilita'. 
  Ai sanitari in questione spetta  lo  stesso  trattamento  economico
riconosciuto agli specialisti operanti nella stessa branca presso gli
ambulatori direttamente gestiti, maggiorato del 20%, e  del  30%  per
gli  analisti  e  per  i  radiologi,  ad   eccezione   dell'eventuale
indennita' di rischio e delle quote di caro-vita che competono  nella
misura e con le modalita' di cui agli articoli 35 e 41. 
  Ai  radiologi  saranno  rimborsate   le   pellicole   radiografiche
impiegate in base al prezzo di listino decurtato del 15%: agli stessi
inoltre, saranno  rimborsati  i  mezzi  di  contrasto  impiegati  per
colecistografie e pielografie in base ai prezzi di listino delle case
produttrici decurtati del 15%. 
  Gli  specialisti  in  questione,  infine,  fruiscono,   in   quanto
compatibile con la loro posizione, dello stesso trattamento giuridico
previsto per gli specialisti operanti  negli  ambulatori  in  diretta
gestione, eccezion fatta per gli articoli 11 e 22. 
  Il trattamento previsto dall'art. 27 e' riconosciuto  limitatamente
ai casi in cui la  malattia  richieda  ricovero  ospedaliero  fino  a
guarigione clinica. 
 
                       Norma transitoria n. 11 
  Gli specialisti attualmente  in  servizio,  che  abbiano  ricoperto
altro incarico ambulatoriale, cessato in epoca anteriore alla data  1
dicembre 1962 di istituzione del "premio" di cui  all'art.  40  delle
presenti norme, non puo' essere valutato ai fini del "premio"  stesso
il servizio prestato in base al precedente incarico. 
 
                       Norma transitoria n. 12 
  Fino all'insediamento dei comitati e della commissione di cui  agli
articoli 13, 14 e 16 del presente accordo sono confermati in carica i
comitati e le commissioni di cui  agli  articoli  13,  14  e  17  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84. 
  La commissione di disciplina di cui all'art. 17 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 884/84 svolgera' i compiti di  cui
all'art. 16 del presente accordo. 
  I procedimenti disciplinari che,  in  seguito,  alla  contestazione
degli addebiti, abbiano gia' avuto inizio alla data di  pubblicazione
del decreto del Presidente della Repubblica che  rende  esecutivo  il
presente accordo, continueranno a svolgersi secondo le norme  di  sui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84. In relazione  a
tali procedimenti l'eventuale fase di appello  si  svolgera'  innanzi
alla commissione regionale di  disciplina  di  cui  all'art.  16  del
presente accordo, se costituita. 
  Per i procedimenti disciplinari che, invece, non siano stati ancora
iniziati alla data del decreto del Presidente  della  Repubblica  che
rende  esecutivo  il  presente  accordo,  si  osserveranno  le  norme
dell'accordo stesso. Pertanto, la commissione zonale  di  disciplina,
di cui all'art. 16 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
884/84 trasmettera' entro  quindici  giorni  i  relativi  atti,  alla
commissione  di  cui  all'art.  16  del  presente  accordo   o   alla
commissione di cui all'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 884/84, se la prima non risulti ancora costituita. 
 
Nota alla norma transitoria n. 3: 
  Il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente  della  Repubblica
16 ottobre 1984, n. 884, e' il seguente: 
  "Art. 42 (Ritenute per  la  copertura  delle  spese  sostenute  dal
sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'accordo). -
Agli specialisti incaricati, iscritti e  non  iscritti  al  sindacato
firmatario,  viene  effettuata  la  trattenuta   di   un   contributo
volontario nella misura dello 0,5% su tutte le competenze a qualsiasi
titolo corrisposte,  per  la  copertura  delle  spese  sostenute  dal
sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli  dall'accordo  e
per consentirne la uniforme e corretta applicazione a favore di tutti
gli specialisti ambulatoriali. 
  Le relative somme  sono  versate  mensilmente  sul  conto  corrente
bancario  intestato   alla   segreteria   nazionale   del   sindacato
firmatario, nella persona del tesoriere pro-tempore, che ne disporra'
in base ad un  regolamento  approvato  dal  consiglio  nazionale  del
sindacato. 
  Lo specialista ha facolta'  di  richiedere  alla  unita'  sanitaria
locale di essere esonerato dalla trattenuta di cui al primo comma". 
 
Nota alla norma transitoria n. 9, comma 1: 
  La  legge  24  luglio  1985,  n.  409,  reca   "Istituzione   della
professione sanitaria di  odontoiatria  e  disposizioni  relative  al
diritto di stabilimento ed alla  libera  prestazione  di  servizi  da
parte  dei  dentisti  cittadini  di  Stati  membri  delle   Comunita'
europee". 
 
Nota alla norma transitoria n. 12: 
  Il testo degli articoli 13, 14, 16 e 17 del decreto del  Presidente
della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884, e' il seguente: 
  "Art.  13  (Comitato  zonale).  -  In  ogni  ambito   territoriale,
comprensivo di una o  piu'  unita'  sanitaria  locale,  definito  con
provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla
sanita', d'intesa con il sindacato firmatario del presente accordo  e
con l'ANCI regionale, e' costituito un comitato zonale. 
  Lo stesso provvedimento indica l'unita' sanitaria locale presso  la
quale il comitato  ha  sede,  sentito  il  sindacato  firmatario  del
presente  accordo  e  d'intesa  con  le   unita'   sanitarie   locali
interessate. 
  Le regioni attuano, d'intesa  con  le  unita'  sanitarie  locali  e
sentito il sindacato firmatario, forme di coordinamento tra le  varie
unita'  sanitarie  locali  allo  scopo  di  assicurare  la   corretta
corresponsione nei confronti dei medici ambulatoriali di tutto quanto
ad essi spetta sul piano economico ai sensi del presente accordo.  Il
comitato e' composto da: 
    quattro rappresentanti delle unita' sanitarie  locali,  designati
dall'ANCI regionale di cui uno con funzioni di presidente; 
    quattro  rappresentanti  dei  medici  specialisti  convenzionati,
nominati dal sindacato firmatario del presente accordo. 
  Il comitato e' costituito con provvedimento della giunta regionale,
promosso dall'assessore regionale  alla  sanita',  che  procede  alla
nomina dei componenti. 
  Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  indicato
dall'unita' sanitaria locale sede del comitato. 
  L'unita' sanitaria locale sede del comitato fornisce il  personale,
le strutture e le  attrezzature  necessarie  per  l'assolvimento  dei
compiti affidati al comitato. 
  Il comitato svolge compiti di  iniziativa  e  di  proposta  per  la
corretta e uniforme applicazione dell'accordo da parte  delle  unita'
sanitarie locali e si riunisce periodicamente  almeno  una  volta  al
mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti. 
  Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti: 
    1) predisposizione delle graduatorie; 
    2)  tenuta  e  aggiornamento  di  un  apposito  schedario   degli
specialisti incaricati presso - le singole unita'  sanitarie  locali,
con l'indicazione dei giorni e dell'orario di  attivita'  di  ciascun
presidio,  delle  date  di  conseguimento  degli  incarichi  e  degli
incrementi di orario,  nonche'  di  ogni  altra  attivita'  sanitaria
prevista dal  presente  accordo  ai  fini  della  determinazione  dei
massimali orari di cui agli articoli  4  e  5  del  sopravvenire  dei
motivi di incompatibilita' di cui all'art. 3; 
    3) indicazione all'unita' sanitaria  locale  che  deve  conferire
l'incarico  del   nominativo   dello   specialista   avente   diritto
all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova
istituzione; 
    4)  evidenziazione  ed  aggiornamento   delle   posizioni   degli
specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini: 
      a) dell'accertamento  -  sulla  scorta  dei  fogli  informativi
compilati annualmente dagli interessati -  delle  incompatibilita'  e
delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonche' del  possesso
dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; 
      b) della formulazione alle unita' sanitarie locali, sulla  base
delle  domande  ricevute,   delle   proposte   di   trasferimento   o
accentramento dell'incarico in una sede piu'  vicina  alla  residenza
dello specialista anche nell'ambito dello stesso comune. 
    5) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli
informativi  annuali  da  compilarsi  da  parte   degli   specialisti
incaricati; 
    6) formulazione dei pareri previsti dall'art. 6; 
    7) assolvimento dei compiti previsti dall'art. 1. 
  Il comitato e' tenuto a rendere i propri pareri entro trenta giorni
dalla richiesta salvi i diversi termini previsti di  volta  in  volta
dai  singoli  articoli;  scaduto  inutilmente  il  termine   l'unita'
sanitaria locale  adotta  i  provvedimenti  di  competenza  anche  in
mancanza del parere". 
  "Art. 14 (Comitato regionale). - In ciascuna regione e'  istituito,
con  provvedimento  dell'amministrazione   regionale,   un   comitato
composto da: 
    l'assessore regionale alla sanita'  o  un  suo  delegato  che  ne
assume la presidenza; 
    tre  membri  rappresentanti  delle  unita'  sanitarie  locali  su
designazione dell'ANCI regionale; 
    quattro rappresentanti degli specialisti  ambulatoriali  nominati
dal sindacato medico firmatario del presente accordo. 
  Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  indicato
dall'amministrazione regionale. 
  La sede del comitato e' indicata dall'amministrazione regionale. Il
comitato deve essere sentito preventivamente dalla regione su tutti i
provvedimenti di propria  competenza  inerenti  all'applicazione  del
presente  accordo,  ivi  compresa   l'attuazione,   nell'ambito   del
territorio   della   regione,   dei   programmi   di    aggiornamento
professionale obbligatorio per i medici specialisti ambulatoriali. 
  Il comitato formula proposte ed  esprime  pareri  per  la  corretta
applicazione delle norme del presente accordo.  Svolge  inoltre  ogni
altro compito assegnatogli. 
  La sua  attivita'  e'  comunque  finalizzata  a  fornire  indirizzi
uniformi per l'applicazione del presente accordo. 
  Il comitato regionale si riunisce almeno una volta al mese". 
  "Art. 16 (Commissione zonale di disciplina). -  In  ciascun  ambito
zonale definito ai sensi dell'art. 13 e' istituita con  provvedimento
dell'amministrazione regionale, proposto dall'assessore alla sanita',
una commissione disciplinare composta da sei membri medici di cui: 
    tre membri in rappresentanza delle  unita'  sanitarie  locali  su
designazione dell'ANCI regionale, d'intesa con  le  unita'  sanitarie
locali; 
    tre membri nominati dal o dagli ordini dei medici competenti  per
territorio su designazione  del  sindacato  firmatario  del  presente
accordo, di cui uno assume la presidenza. 
  Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  indicato
dall'unita' sanitaria locale dove ha sede il comitato. 
  La sede coincide  con  quella  prevista  per  il  comitato  di  cui
all'art. 13. La commissione disciplinare e' competente ad esaminare i
casi dei medici deferiti, iniziando la procedura entro trenta  giorni
dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni. 
  Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed  e'
garantita la possibilita'  di  produrre  le  proprie  controdeduzioni
entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito
di persona ove lo richieda. 
  La commissione disciplinare  adotta  una  delle  seguenti  motivate
decisioni:  proscioglimento,  richiamo,  diffida,   sospensione   del
rapporto  per  una  durata  non  superiore  ai   due   anni,   revoca
dell'incarico. 
  La decisione e' comunicata, a cura del presidente e  per  mezzo  di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento  all'unita'  sanitaria
locale  che  ha   preceduto   al   deferimento,   per   la   notifica
all'interessato e per l'esecuzione della decisione,  nonche'  per  la
comunicazione all'ordine dei medici di competenza e  al  comitato  di
cui all'art. 13, che ne dara' notizia  alle  altre  unita'  sanitarie
locali cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza. 
  Avverso la decisione  della  commissione  disciplinare  e'  ammesso
ricorso entro il termine di trenta giorni dalla data  della  relativa
comunicazione, alla commissione regionale di  disciplina  di  cui  al
successivo art. 17. 
  Il ricorso deve essere notificato a cura del ricorrente alla  parte
controinteressata e alla commissione di cui al presente articolo, per
il conseguente  sollecito  inoltro  del  fascicolo  alla  commissione
adita, nonche' inviato per conoscenza  all'ordine  dei  medici  e  al
comitato di cui all'art. 13. 
  Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, salvo
che la  commissione  regionale  di  disciplina,  per  la  particolare
gravita' dei fatti accertati, abbia  deliberato  di  dare  esecuzione
immediata al provvedimento stesso". 
  "Art. 7 - (Commissione regionale di disciplina).  -  E'  istituita,
con  provvedimento   dell'amministrazione   regionale   su   proposta
dell'assessore alla sanita', una commissione regionale di  disciplina
composta da otto membri medici: 
    quattro membri in rappresentanza delle  unita'  sanitarie  locali
designati dall'ANCI regionale; 
    quattro membri nominati dalla federazione regionale degli  ordini
dei medici  su  designazione  del  sindacato  medico  firmatario  del
presente accordo, di cui uno assume la presidenza. 
    Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario  indicato
dall'amministratore regionale. 
    La sede della commissione  e'  presso  la  sede  dell'ordine  dei
medici del capoluogo di regione. 
    Il procedimento  innanzi  alla  commissione  di  disciplina  deve
salvaguardare il principio  del  contraddittorio  nei  confronti  del
medico deferito. 
    La decisione e' comunicata a cura del presidente e per  mezzo  di
lettera raccomandata AR all'unita' sanitaria locale  competente,  per
la notifica all'interessato e l'esecuzione del provvedimento, nonche'
per la  comunicazione  alla  commissione  zonale  di  disciplina,  al
competente ordine dei medici e al competente comitato di cui all'art. 
13 che provvedera' a darne notizia alle altre unita' sanitarie locali
eventualmente cointeressate".