Norma transitoria n. 1 Per la formazione delle graduatorie annuali, da valere per l'anno 1988, relative alle branche specialistiche di cui allo "stralcio" dell'allegato A annesso al presente accordo, le parti convengono transitoriamente quanto segue: a) il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alle graduatorie e' fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo; b) in sede locale, sentito il comitato di cui all'art. 13 saranno stabiliti gli altri termini per il compimento delle procedure stabilite al fine di rendere le graduatorie operanti a partire dal 1 gennaio 1988; c) per la valutazione dei titoli utili ai fini delle graduatorie suddette, valgono i criteri di cui all'allegato A annesso all'accordo FNOOMM-Enti mutualistici dell'11 giugno 1975, e successive integrazioni e modificazioni. Norma transitoria n. 2 Per gli anni 1987 e 1988 restano confermate, per le branche specialistiche non comprese nello "stralcio" di allegato A annesso al presente accordo e salvo quanto previsto dalla norma transitoria n. 9, le graduatorie annuali formate in base ai criteri di cui all'allegato A annesso all'accordo FNOOMM-Enti mutualistici dell'11 giugno 1975 e successive integrazioni e modificazioni. Norma transitoria n. 3 Il contributo di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 non e' piu' dovuto a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo; restano di spettanza del sindacato firmatario dell'accordo n. 884/84, le trattenute effettuate a tale titolo fino al mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Norma transitoria n. 4 Sono confermate "ad personam" le posizioni non conformi al disposto del secondo comma dell'art. 4, esistenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Gli specialisti interessati, peraltro, sono tenuti a ridurre annualmente di due ore, con cadenza al 31 dicembre 1987 e al 31 dicembre 1988, la loro attivita' settimanale di specialista ambulatoriale. La riduzione, ovviamente, sara' limitata a una sola ora quando il divario non sia superiore. Norma transitoria n. 5 Le parti convengono, al fine di dare attuazione al primo e secondo comma dell'art. 8, che in sede regionale siano concordate norme per l'uniforme applicazione dei sistemi di controllo orario. Norma transitoria n. 6 Sono confermate "ad personam" le posizioni non conformi al disposto dell'art. 11, ultimo comma, esistenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, fatta salva la possibilita' di adottare i provvedimenti di cui all'art. 6, primo comma. Norma transitoria n. 7 Sono confermati gli incarichi e le situazioni in atto legittimamente acquisiti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Gli specialisti, peraltro, i quali in atto svolgano complessivamente oltre 38 ore di attivita' settimanale sono tenuti a ridurre annualmente di due ore il loro impegno settimanale con cadenza al 31 dicembre 1987 e al 31 dicembre 1988. La riduzione, ovviamente, sara' limitata a una sola ora quando il divario non sia superiore. Norma transitoria n. 8 In deroga a quanto previsto dal primo comma dello art. 18, il rimborso per spese di accesso continua ad essere corrisposto agli specialisti che ne fruiscano per incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984. Norma transitoria n. 9 In attesa della revisione dell'allegato A, come previsto dalla dichiarazione a verbale n. 3, le parti convengono fin da ora di inserire tra i titoli validi per la partecipazione alla graduatoria di "odontostomatologia" l'iscrizione all'Albo professionale degli odontoiatri, di cui alla legge n. 409/85. Pertanto, fermo il termine del 31 gennaio 1987 per il possesso dei requisiti di ammissione alla graduatoria per la suddetta branca, da valere per l'anno 1988, si conviene di riaprire i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla graduatoria stessa secondo le disposizioni di cui alla norma transitoria n. 1. Norma transitoria n. 10 Le posizioni degli specialisti ai quali sia stato conferito un incarico ambulatoriale, retribuito a forfait orario, da espletarsi temporaneamente nel proprio gabinetto privato, vengono confermate. Detti specialisti verranno trasferiti presso il presidio a diretta gestione al momento in cui si verifichera' la possibilita'. Ai sanitari in questione spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto agli specialisti operanti nella stessa branca presso gli ambulatori direttamente gestiti, maggiorato del 20%, e del 30% per gli analisti e per i radiologi, ad eccezione dell'eventuale indennita' di rischio e delle quote di caro-vita che competono nella misura e con le modalita' di cui agli articoli 35 e 41. Ai radiologi saranno rimborsate le pellicole radiografiche impiegate in base al prezzo di listino decurtato del 15%: agli stessi inoltre, saranno rimborsati i mezzi di contrasto impiegati per colecistografie e pielografie in base ai prezzi di listino delle case produttrici decurtati del 15%. Gli specialisti in questione, infine, fruiscono, in quanto compatibile con la loro posizione, dello stesso trattamento giuridico previsto per gli specialisti operanti negli ambulatori in diretta gestione, eccezion fatta per gli articoli 11 e 22. Il trattamento previsto dall'art. 27 e' riconosciuto limitatamente ai casi in cui la malattia richieda ricovero ospedaliero fino a guarigione clinica. Norma transitoria n. 11 Gli specialisti attualmente in servizio, che abbiano ricoperto altro incarico ambulatoriale, cessato in epoca anteriore alla data 1 dicembre 1962 di istituzione del "premio" di cui all'art. 40 delle presenti norme, non puo' essere valutato ai fini del "premio" stesso il servizio prestato in base al precedente incarico. Norma transitoria n. 12 Fino all'insediamento dei comitati e della commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16 del presente accordo sono confermati in carica i comitati e le commissioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84. La commissione di disciplina di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 svolgera' i compiti di cui all'art. 16 del presente accordo. I procedimenti disciplinari che, in seguito, alla contestazione degli addebiti, abbiano gia' avuto inizio alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, continueranno a svolgersi secondo le norme di sui al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84. In relazione a tali procedimenti l'eventuale fase di appello si svolgera' innanzi alla commissione regionale di disciplina di cui all'art. 16 del presente accordo, se costituita. Per i procedimenti disciplinari che, invece, non siano stati ancora iniziati alla data del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, si osserveranno le norme dell'accordo stesso. Pertanto, la commissione zonale di disciplina, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84 trasmettera' entro quindici giorni i relativi atti, alla commissione di cui all'art. 16 del presente accordo o alla commissione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84, se la prima non risulti ancora costituita. Nota alla norma transitoria n. 3: Il testo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884, e' il seguente: "Art. 42 (Ritenute per la copertura delle spese sostenute dal sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'accordo). - Agli specialisti incaricati, iscritti e non iscritti al sindacato firmatario, viene effettuata la trattenuta di un contributo volontario nella misura dello 0,5% su tutte le competenze a qualsiasi titolo corrisposte, per la copertura delle spese sostenute dal sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'accordo e per consentirne la uniforme e corretta applicazione a favore di tutti gli specialisti ambulatoriali. Le relative somme sono versate mensilmente sul conto corrente bancario intestato alla segreteria nazionale del sindacato firmatario, nella persona del tesoriere pro-tempore, che ne disporra' in base ad un regolamento approvato dal consiglio nazionale del sindacato. Lo specialista ha facolta' di richiedere alla unita' sanitaria locale di essere esonerato dalla trattenuta di cui al primo comma". Nota alla norma transitoria n. 9, comma 1: La legge 24 luglio 1985, n. 409, reca "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee". Nota alla norma transitoria n. 12: Il testo degli articoli 13, 14, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884, e' il seguente: "Art. 13 (Comitato zonale). - In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o piu' unita' sanitaria locale, definito con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanita', d'intesa con il sindacato firmatario del presente accordo e con l'ANCI regionale, e' costituito un comitato zonale. Lo stesso provvedimento indica l'unita' sanitaria locale presso la quale il comitato ha sede, sentito il sindacato firmatario del presente accordo e d'intesa con le unita' sanitarie locali interessate. Le regioni attuano, d'intesa con le unita' sanitarie locali e sentito il sindacato firmatario, forme di coordinamento tra le varie unita' sanitarie locali allo scopo di assicurare la corretta corresponsione nei confronti dei medici ambulatoriali di tutto quanto ad essi spetta sul piano economico ai sensi del presente accordo. Il comitato e' composto da: quattro rappresentanti delle unita' sanitarie locali, designati dall'ANCI regionale di cui uno con funzioni di presidente; quattro rappresentanti dei medici specialisti convenzionati, nominati dal sindacato firmatario del presente accordo. Il comitato e' costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'assessore regionale alla sanita', che procede alla nomina dei componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'unita' sanitaria locale sede del comitato. L'unita' sanitaria locale sede del comitato fornisce il personale, le strutture e le attrezzature necessarie per l'assolvimento dei compiti affidati al comitato. Il comitato svolge compiti di iniziativa e di proposta per la corretta e uniforme applicazione dell'accordo da parte delle unita' sanitarie locali e si riunisce periodicamente almeno una volta al mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti. Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti: 1) predisposizione delle graduatorie; 2) tenuta e aggiornamento di un apposito schedario degli specialisti incaricati presso - le singole unita' sanitarie locali, con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attivita' di ciascun presidio, delle date di conseguimento degli incarichi e degli incrementi di orario, nonche' di ogni altra attivita' sanitaria prevista dal presente accordo ai fini della determinazione dei massimali orari di cui agli articoli 4 e 5 del sopravvenire dei motivi di incompatibilita' di cui all'art. 3; 3) indicazione all'unita' sanitaria locale che deve conferire l'incarico del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione; 4) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini: a) dell'accertamento - sulla scorta dei fogli informativi compilati annualmente dagli interessati - delle incompatibilita' e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonche' del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; b) della formulazione alle unita' sanitarie locali, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede piu' vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso comune. 5) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati; 6) formulazione dei pareri previsti dall'art. 6; 7) assolvimento dei compiti previsti dall'art. 1. Il comitato e' tenuto a rendere i propri pareri entro trenta giorni dalla richiesta salvi i diversi termini previsti di volta in volta dai singoli articoli; scaduto inutilmente il termine l'unita' sanitaria locale adotta i provvedimenti di competenza anche in mancanza del parere". "Art. 14 (Comitato regionale). - In ciascuna regione e' istituito, con provvedimento dell'amministrazione regionale, un comitato composto da: l'assessore regionale alla sanita' o un suo delegato che ne assume la presidenza; tre membri rappresentanti delle unita' sanitarie locali su designazione dell'ANCI regionale; quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali nominati dal sindacato medico firmatario del presente accordo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministrazione regionale. La sede del comitato e' indicata dall'amministrazione regionale. Il comitato deve essere sentito preventivamente dalla regione su tutti i provvedimenti di propria competenza inerenti all'applicazione del presente accordo, ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della regione, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per i medici specialisti ambulatoriali. Il comitato formula proposte ed esprime pareri per la corretta applicazione delle norme del presente accordo. Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli. La sua attivita' e' comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente accordo. Il comitato regionale si riunisce almeno una volta al mese". "Art. 16 (Commissione zonale di disciplina). - In ciascun ambito zonale definito ai sensi dell'art. 13 e' istituita con provvedimento dell'amministrazione regionale, proposto dall'assessore alla sanita', una commissione disciplinare composta da sei membri medici di cui: tre membri in rappresentanza delle unita' sanitarie locali su designazione dell'ANCI regionale, d'intesa con le unita' sanitarie locali; tre membri nominati dal o dagli ordini dei medici competenti per territorio su designazione del sindacato firmatario del presente accordo, di cui uno assume la presidenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'unita' sanitaria locale dove ha sede il comitato. La sede coincide con quella prevista per il comitato di cui all'art. 13. La commissione disciplinare e' competente ad esaminare i casi dei medici deferiti, iniziando la procedura entro trenta giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda. La commissione disciplinare adotta una delle seguenti motivate decisioni: proscioglimento, richiamo, diffida, sospensione del rapporto per una durata non superiore ai due anni, revoca dell'incarico. La decisione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'unita' sanitaria locale che ha preceduto al deferimento, per la notifica all'interessato e per l'esecuzione della decisione, nonche' per la comunicazione all'ordine dei medici di competenza e al comitato di cui all'art. 13, che ne dara' notizia alle altre unita' sanitarie locali cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Avverso la decisione della commissione disciplinare e' ammesso ricorso entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa comunicazione, alla commissione regionale di disciplina di cui al successivo art. 17. Il ricorso deve essere notificato a cura del ricorrente alla parte controinteressata e alla commissione di cui al presente articolo, per il conseguente sollecito inoltro del fascicolo alla commissione adita, nonche' inviato per conoscenza all'ordine dei medici e al comitato di cui all'art. 13. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, salvo che la commissione regionale di disciplina, per la particolare gravita' dei fatti accertati, abbia deliberato di dare esecuzione immediata al provvedimento stesso". "Art. 7 - (Commissione regionale di disciplina). - E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale su proposta dell'assessore alla sanita', una commissione regionale di disciplina composta da otto membri medici: quattro membri in rappresentanza delle unita' sanitarie locali designati dall'ANCI regionale; quattro membri nominati dalla federazione regionale degli ordini dei medici su designazione del sindacato medico firmatario del presente accordo, di cui uno assume la presidenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'amministratore regionale. La sede della commissione e' presso la sede dell'ordine dei medici del capoluogo di regione. Il procedimento innanzi alla commissione di disciplina deve salvaguardare il principio del contraddittorio nei confronti del medico deferito. La decisione e' comunicata a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata AR all'unita' sanitaria locale competente, per la notifica all'interessato e l'esecuzione del provvedimento, nonche' per la comunicazione alla commissione zonale di disciplina, al competente ordine dei medici e al competente comitato di cui all'art. 13 che provvedera' a darne notizia alle altre unita' sanitarie locali eventualmente cointeressate".