(Dichiarazioni a verbale)
                    Dichiarazione a verbale n. 1 
  Per  la  partecipazione  alle  riunioni  dei   comitati   e   della
commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16, ai componenti di  parte
pubblica spettano, se e in quanto  previsti,  i  compensi  fissati  a
livello regionale. 
 
                    Dichiarazione a verbale n. 2 
  Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative
aventi   rilevanza   generale   nonche'   problemi   scaturenti    da
provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali
incidano direttamente sulla  disciplina  dei  rapporti  convenzionali
quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel
corso di apposite riunioni convocate  dal  Ministero  della  sanita',
anche su richiesta di parte sindacale. 
 
                    Dichiarazione a verbale n. 3 
  Le  parti  si  impegnano  ad  esaminare  entro   tre   mesi   dalla
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica  che  rende
esecutivo  l'accordo,   gli   elenchi   dei   servizi   specialistici
istituibili nei presidi extra-ospedalieri, i titoli per  l'ammissione
alle relative graduatorie e quelli da valere per  l'attribuzione  dei
punteggi (cosiddetto allegato A), nonche'  lo  schema  di  domanda  e
annesso foglio-notizie, convenendo fin da  ora  che  in  quella  sede
sara' prevista la formazione di graduatorie anche per  la  branca  di
psicologia. 
  A tal fine  le  parti  concordano  di  costituire  una  commissione
tecnica paritetica di  carattere  non  formale,  composta  di  cinque
membri per ciascuna parte, con il compito  di  elaborare  appropriate
proposte  da  sottoporre  alle  decisioni  delle  parti   firmatarie.
Intervenuta l'intesa sulla materia, il nuovo allegato A, lo schema di
domanda  e  il  foglio-notizie  vengono  approvati  con  decreto  del
Ministro della sanita'. 
  In conseguenza di quanto sopra, il presente  testo  di  accordo  e'
privo degli allegati A (ad eccezione dello "stralcio") e B menzionati
all'art. 2. 
  La commissione di cui al  secondo  comma  che  precede  provvedera'
anche all'elaborazione di un documento che enunci in via di principio
la  dotazione   strumentale   minima   degli   ambulatori   destinati
all'espletamento delle diverse attivita' specialistiche. 
  A cura del Ministero  della  sanita'  le  proposte  anzidette,  ove
ricevano l'assenso delle parti firmatarie,  saranno  comunicate  alle
regioni a mero titolo di suggerimento. 
 
                    Dichiarazione a verbale n. 4 
  Le parti riconoscono l'utilita' e l'esigenza, al fine di realizzare
la piena uniformita' della  materia,  di  elaborare  un  nomenclatore
delle prestazioni, erogabili nell'area  dell'attivita'  specialistica
"extra-degenza". 
 
                    Dichiarazione a verbale n. 5 
  Ove  la  U.S.L.  ritenga  di  assegnare   a   particolari   servizi
specialistici, in cui operano piu' sanitari della stessa  branca,  un
coordinatore tecnico, tale adempimento potra' essere attribuito a uno
specialista in servizio nell'ambito del presidio specialistico, senza
corresponsione di emolumenti o indennita' particolari. 
 
                    Dichiarazione a verbale n. 6 
  Le parti chiariscono che  le  dizioni  "regione",  "amministrazione
regionale", "giunta  regionale",  "assessore  regionale",  "assessore
regionale alla  sanita'"  usata  nel  testo  dell'accordo  valgono  a
individuare anche i corrispondenti organismi delle province  autonome
di Trento e Bolzano. 
 Chiariscono inoltre che le dizioni "ordine dei medici", "federazione
regionale degli ordini dei medici"  e  "federazione  nazionale  degli
ordini dei medici" vanno intese  come  "ordine  dei  medici  e  degli
odontoiatri", "federazione regionale degli ordini dei medici e  degli
odontoiatri" e "federazione nazionale degli ordini dei medici e degli
odontoiatri". 
 
                    Dichiarazione a verbale n. 7 
  Le parti convengono che i compiti  affidati  dal  presente  accordo
all'ANCI regionale saranno espletati  dall'assemblea  dei  presidenti
delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regione  dell'ANCI  non
risulti costituita. 
 
                    Dichiarazione a verbale n. 8 
  Le parti  raccomandano  che  il  presente  accordo  venga  recepito
dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S. 
 
                    Dichiarazione a verbale n. 9 
  Le  parti  si  impegnano  a  concordare,  d'intesa  anche  con   le
organizzazioni sindacali della medicina generale,  le  norme  per  la
disciplina dei rapporti di lavoro autonomo nel settore della medicina
dei servizi, nell'osservanza delle procedure stabilite  dall'art.  48
della legge n. 833/78. 
 
                    Dichiarazione a verbale n. 10 
  Al fine di unificare e razionalizzare le procedure  in  materia  di
contribuzione ENPAM, le parti convengono che con decreto del Ministro
della sanita', di concerto con il Ministro del  lavoro,  su  proposta
dell'ENPAM, siano fissati i termini e le modalita' di versamento  dei
contributi previdenziali previsti dal presente accordo.