Dichiarazione a verbale n. 1 Per la partecipazione alle riunioni dei comitati e della commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16, ai componenti di parte pubblica spettano, se e in quanto previsti, i compensi fissati a livello regionale. Dichiarazione a verbale n. 2 Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanita', anche su richiesta di parte sindacale. Dichiarazione a verbale n. 3 Le parti si impegnano ad esaminare entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, gli elenchi dei servizi specialistici istituibili nei presidi extra-ospedalieri, i titoli per l'ammissione alle relative graduatorie e quelli da valere per l'attribuzione dei punteggi (cosiddetto allegato A), nonche' lo schema di domanda e annesso foglio-notizie, convenendo fin da ora che in quella sede sara' prevista la formazione di graduatorie anche per la branca di psicologia. A tal fine le parti concordano di costituire una commissione tecnica paritetica di carattere non formale, composta di cinque membri per ciascuna parte, con il compito di elaborare appropriate proposte da sottoporre alle decisioni delle parti firmatarie. Intervenuta l'intesa sulla materia, il nuovo allegato A, lo schema di domanda e il foglio-notizie vengono approvati con decreto del Ministro della sanita'. In conseguenza di quanto sopra, il presente testo di accordo e' privo degli allegati A (ad eccezione dello "stralcio") e B menzionati all'art. 2. La commissione di cui al secondo comma che precede provvedera' anche all'elaborazione di un documento che enunci in via di principio la dotazione strumentale minima degli ambulatori destinati all'espletamento delle diverse attivita' specialistiche. A cura del Ministero della sanita' le proposte anzidette, ove ricevano l'assenso delle parti firmatarie, saranno comunicate alle regioni a mero titolo di suggerimento. Dichiarazione a verbale n. 4 Le parti riconoscono l'utilita' e l'esigenza, al fine di realizzare la piena uniformita' della materia, di elaborare un nomenclatore delle prestazioni, erogabili nell'area dell'attivita' specialistica "extra-degenza". Dichiarazione a verbale n. 5 Ove la U.S.L. ritenga di assegnare a particolari servizi specialistici, in cui operano piu' sanitari della stessa branca, un coordinatore tecnico, tale adempimento potra' essere attribuito a uno specialista in servizio nell'ambito del presidio specialistico, senza corresponsione di emolumenti o indennita' particolari. Dichiarazione a verbale n. 6 Le parti chiariscono che le dizioni "regione", "amministrazione regionale", "giunta regionale", "assessore regionale", "assessore regionale alla sanita'" usata nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. Chiariscono inoltre che le dizioni "ordine dei medici", "federazione regionale degli ordini dei medici" e "federazione nazionale degli ordini dei medici" vanno intese come "ordine dei medici e degli odontoiatri", "federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri" e "federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri". Dichiarazione a verbale n. 7 Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'ANCI regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regione dell'ANCI non risulti costituita. Dichiarazione a verbale n. 8 Le parti raccomandano che il presente accordo venga recepito dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S. Dichiarazione a verbale n. 9 Le parti si impegnano a concordare, d'intesa anche con le organizzazioni sindacali della medicina generale, le norme per la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo nel settore della medicina dei servizi, nell'osservanza delle procedure stabilite dall'art. 48 della legge n. 833/78. Dichiarazione a verbale n. 10 Al fine di unificare e razionalizzare le procedure in materia di contribuzione ENPAM, le parti convengono che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro, su proposta dell'ENPAM, siano fissati i termini e le modalita' di versamento dei contributi previdenziali previsti dal presente accordo.