Art. 5. Massimale orario L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex art. 47 della legge n. 833/78, ed e' espletabile presso piu' UU.SS.LL. L'incarico puo' essere conferito fino a un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale espletabile dallo specialista l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13, con la collaborazione degli altri componenti, il comitato, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti gli specialisti, dell'orario di attivita' e delle modalita' di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e della anzianita' dell'incarico ambulatoriale. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione entro dieci giorni all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13 "e all'ordine dei medici della provincia, indicandone la decorrenza. Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni di irregolarita', ha l'obbligo di informare le UU.SS.LL. interessate affinche', sentito lo specialista, l'orario complessivo di attivita' ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista. Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle UU.SS.LL. interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto della presente convenzione.