(Accordo - art. 5)
                               Art. 5. 
                          Massimale orario 
 
  L'incarico  ambulatoriale  puo'  essere  conferito  per  un  orario
massimo settimanale non superiore a quello previsto per il  personale
a tempo pieno del contratto ex art. 47 della legge n. 833/78,  ed  e'
espletabile presso piu' UU.SS.LL. 
  L'incarico puo' essere conferito  fino  a  un  massimo  di  38  ore
settimanali ai medici che fruiscono dell'indennita' di disponibilita'
di cui all'art. 34. 
  Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il  massimale
orario  di  attivita'  settimanale  espletabile   dallo   specialista
l'assessore  regionale  alla  sanita',  o  il  suo  delegato,   quale
presidente  del  comitato  zonale  di  cui  all'art.   13,   con   la
collaborazione degli altri componenti, il comitato, tiene e  aggiorna
un apposito schedario nel quale verranno registrati i  nominativi  di
tutti gli specialisti, dell'orario di attivita' e delle modalita'  di
svolgimento presso ciascuna U.S.L. e della  anzianita'  dell'incarico
ambulatoriale. 
  Di ogni mutamento del presidio sanitario  cui  lo  specialista  sia
stato assegnato, del numero delle ore di attivita',  delle  modalita'
di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le
UU.SS.LL. daranno  comunicazione  entro  dieci  giorni  all'assessore
regionale alla  sanita'  o  al  suo  delegato  quale  presidente  del
comitato zonale di cui all'art. 13 "e  all'ordine  dei  medici  della
provincia, indicandone la decorrenza. 
  Il comitato di cui  all'art.  13,  qualora  accerti  situazioni  di
irregolarita', ha l'obbligo di  informare  le  UU.SS.LL.  interessate
affinche', sentito lo specialista, l'orario complessivo di  attivita'
ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista. 
  Il comitato di cui all'art.  13,  qualora  accerti  situazioni  non
conformi alle norme,  formula  alle  UU.SS.LL.  interessate  proposte
idonee ad assicurare il rispetto della presente convenzione.