(Accordo - art. 7)
                               Art. 7. 
     Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico 
 
  L'U.S.L., sentito obbligatoriamente il comitato di cui all'art. 13,
puo' disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attivita'
di uno specialista in caso  di  persistente  contrazione  del  numero
delle   prestazioni,   documentate   attraverso   le   richieste   di
prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno. 
  Per la  riduzione  o  soppressione  di  orario  previste  al  comma
precedente la U.S.L. non adotta il provvedimento qualora: 
    a)  abbia  dovuto  avvalersi  per  la   branca   interessata   di
specialisti o strutture specialistiche in regime di  convenzionamento
esterno in misura superiore all'anno precedente; 
   b) non sia stata assicurata la continua presenza, anche attraverso
l'avvicendamento,  del  personale  infermieristico  in  dotazione  al
presidio; 
    c) non siano stati dotati i gabinetti o i  servizi  specialistici
di efficienti ed adeguate attrezzature; 
    d)  la  persistente  contrazione  delle   prestazioni   non   sia
dipendente dal comportamento professionale dello specialista. 
  Allo specialista oggetto di provvedimento di riduzione  dell'orario
ai  sensi  del  precedente  primo  comma  nonche'  a  quello  cui  fa
riferimento il secondo comma, possono essere applicate le  misure  di
mobilita' previste dal precedente art. 6. 
  L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al primo
comma, da adottarsi da parte della U.S.L. su obbligatorio parere  del
comitato di cui all'art. 13 e sentito  l'interessato  avra'  comunque
effetto non prima di quarantacinque giorni dalla comunicazione. 
  Contro  i  provvedimenti  di   riduzione   di   orario   e   revoca
dell'incarico e del servizio e' ammessa opposizione  al  comitato  di
gestione  entro  il  termine  perentorio  di  giorni   quindici   dal
ricevimento della comunicazione scritta. 
  L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 
  Il   comitato   di   gestione   decide   sull'opposizione   sentito
l'interessato e previo parere del comitato di  cui  all'art.  13,  da
esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. 
  Il comitato di cui all'art.  13,  nel  caso  ritenga  trattarsi  di
motivi di ordine disciplinare, puo' proporre che il caso sia deferito
alla commissione di disciplina per i conseguenti provvedimenti. 
  Le assenze dal  servizio  per  motivi  di  distacco  sindacale  non
producono effetto ai fini delle statistiche annuali. 
  E' in facolta'  dell'U.S.L.  adottare  provvedimento  di  mobilita'
nell'ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita'  ai
sensi del presente articolo. 
  In  favore  degli  specialisti  titolari  di   incarico   a   tempo
indeterminato alla data del 7 marzo 1984, l'incarico  resta  comunque
garantito "ad personam" fino al raggiungimento  dei  limiti  di  eta'
previsti dal presente accordo, per ore ricoperte alla data suddetta e
per branca specialistica, fatta salva la facolta' per  la  U.S.L.  di
attivare nei loro confronti le  procedure  di  mobilita'  di  cui  al
precedente art. 6, nel rispetto peraltro delle modalita'  di  accesso
in atto. Restano in ogni caso ferme  le  cause  di  cessazione  e  di
sospensione di cui all'art. 10.