Art. 7. Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico L'U.S.L., sentito obbligatoriamente il comitato di cui all'art. 13, puo' disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attivita' di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno. Per la riduzione o soppressione di orario previste al comma precedente la U.S.L. non adotta il provvedimento qualora: a) abbia dovuto avvalersi per la branca interessata di specialisti o strutture specialistiche in regime di convenzionamento esterno in misura superiore all'anno precedente; b) non sia stata assicurata la continua presenza, anche attraverso l'avvicendamento, del personale infermieristico in dotazione al presidio; c) non siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici di efficienti ed adeguate attrezzature; d) la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento professionale dello specialista. Allo specialista oggetto di provvedimento di riduzione dell'orario ai sensi del precedente primo comma nonche' a quello cui fa riferimento il secondo comma, possono essere applicate le misure di mobilita' previste dal precedente art. 6. L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al primo comma, da adottarsi da parte della U.S.L. su obbligatorio parere del comitato di cui all'art. 13 e sentito l'interessato avra' comunque effetto non prima di quarantacinque giorni dalla comunicazione. Contro i provvedimenti di riduzione di orario e revoca dell'incarico e del servizio e' ammessa opposizione al comitato di gestione entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. Il comitato di gestione decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del comitato di cui all'art. 13, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Il comitato di cui all'art. 13, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, puo' proporre che il caso sia deferito alla commissione di disciplina per i conseguenti provvedimenti. Le assenze dal servizio per motivi di distacco sindacale non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. E' in facolta' dell'U.S.L. adottare provvedimento di mobilita' nell'ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' ai sensi del presente articolo. In favore degli specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 7 marzo 1984, l'incarico resta comunque garantito "ad personam" fino al raggiungimento dei limiti di eta' previsti dal presente accordo, per ore ricoperte alla data suddetta e per branca specialistica, fatta salva la facolta' per la U.S.L. di attivare nei loro confronti le procedure di mobilita' di cui al precedente art. 6, nel rispetto peraltro delle modalita' di accesso in atto. Restano in ogni caso ferme le cause di cessazione e di sospensione di cui all'art. 10.