Art. 9. Funzioni dello specialista e organizzazione del lavoro Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali del cittadino e di garantirgli, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite di norma tra le ore 7 e le ore 20 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi, ad es. psichiatria, medicina dello sport, ecc., individuati in base alle esigenze della programmazione sanitaria, l'attivita' specialistica puo' essere svolta anche in ore notturne e/o festive. Le prestazioni riguardano: a) le consulenze nei confronti del medico di base o di altri sanitari del servizio sanitario nazionale che lo richiedano, nei limiti e secondo i contenuti del quesito diagnostico e degli indirizzi della U.S.L.; b) tutti gli interventi specialistici di diagnosi e terapia delle malattie, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare e di dayhospital; c) la correlazione con i settori della sanita' pubblica specie per quanto concerne gli obiettivi della preospedalizzazione e di dimissione protetta; d) il consulto con il medico di base, previa autorizzazione della U.S.L.; e) l'attivita' di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta delle UU.SS.LL., nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori esposti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi alle leggi n. 194/78 e n. 180/78; tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva; medicina scolastica; tutela dell'anziano, educazione sanitaria e termalismo; f) le attivita' di riabilitazione anche mediante l'applicazione di protesi e di ortesi. Per quanto riguarda le protesi dentarie e ortodontiche, si rinvia all'allegato D) annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 884/84; g) le attivita' di supporto specialistico interdisciplinare per tutte le branche specialistiche previste dall'allegato A); h) le attivita' di supporto agli atti di natura medico-legale; i) le attivita' di consulenza richieste dalle UU.SS.LL. per i propri fini istituzionali; l) impegno professionale, specie finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuita' terapeutica del caso clinico da eseguirsi ambulatoriamente, salvo controindicazione clinica, secondo modalita' convenute con la U.S.L. (allegato C). Le modalita' tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica ambulatoriale, sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi della U.S.L. Allo scopo di accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi all'interno dei presidi poliambulatoriali pubblici extra-ospedalieri l'organizzazione del lavoro deve prevedere piu' turni giornalieri e deve tendere alla piena utilizzazione dei presidi in parola. L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve di norma proporsi di conseguire la presenza degli specialisti nei singoli servizi di branca almeno per 12 ore settimanali, valorizzando il lavoro interdisciplinare di gruppo e la responsabilita' di ogni medico nell'assolvimento dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dalla U.S.L. Nel caso che la partecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario. L'erogazione delle prestazioni specialistiche, salvi i casi d'urgenza, avviene con il sistema a prenotazione secondo lo standard uniforme indicativo di quattro prestazioni ordinarie l'ora per ogni singola branca specialistica. Per le prestazioni dei servizi di patologia clinica, di radiologia e fisiochinesiterapia lo standard indicativo sara' stabilito a seconda del tipo e del numero di apparecchiature e del personale addetto esistenti nel presidio in cui lo specialista esercita la propria attivita'. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte, lo specialista eseguira', ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto all'art. 28. Note all'art. 9, comma 2, lettera e): - La legge 13 maggio 1978, n. 180, reca: "Accertamenti e trattamenti: sanitari volontari e obbligatori". - La legge 22 maggio 1978, n. 194, reca: "Norme per la tutela della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza". Nota all'art. 9, comma 2, lettera f): L'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 884, reca: "Modalita' di esecuzione delle prestazioni protesiche ed ortesiche (protesi dentarie ed ortodontiche)".