(Accordo - art. 9)
                               Art. 9. 
       Funzioni dello specialista e organizzazione del lavoro 
 
  Al fine di adeguare l'offerta dei  servizi  ai  bisogni  reali  del
cittadino  e  di  garantirgli,  sotto  l'aspetto   organizzativo   ed
erogativo un servizio  continuativo  ed  efficiente,  le  prestazioni
dello specialista ambulatoriale vengono eseguite di norma tra le  ore
7 e le ore 20 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi,  ad
es. psichiatria, medicina dello sport, ecc., individuati in base alle
esigenze della programmazione sanitaria, l'attivita' specialistica 
puo' essere svolta anche in ore notturne e/o festive. 
Le prestazioni riguardano: 
    a) le consulenze nei confronti del medico  di  base  o  di  altri
sanitari del servizio sanitario  nazionale  che  lo  richiedano,  nei
limiti  e  secondo  i  contenuti  del  quesito  diagnostico  e  degli
indirizzi della U.S.L.; 
    b) tutti gli interventi specialistici di diagnosi e terapia delle
malattie,  che  non  siano  strettamente   correlati   al   ricovero,
tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni  cliniche,  in  sede
ambulatoriale, domiciliare e di dayhospital; 
    c) la correlazione con i settori della  sanita'  pubblica  specie
per quanto concerne gli  obiettivi  della  preospedalizzazione  e  di
dimissione protetta; 
    d) il consulto con il medico di base, previa autorizzazione della
U.S.L.; 
    e) l'attivita' di medicina specialistica in supporto alle  azioni
di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su  richiesta
delle UU.SS.LL.,  nell'ambito  di:  indagini  mirate  per  lavoratori
esposti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e  il
contenimento dell'evolversi in  forma  irreversibile  di  determinate
malattie; problemi relativi alle leggi n. 194/78 e n. 180/78;  tutela
dell'infanzia e  dell'eta'  evolutiva;  medicina  scolastica;  tutela
dell'anziano, educazione sanitaria e termalismo; 
    f) le attivita' di riabilitazione anche  mediante  l'applicazione
di protesi e di ortesi. Per quanto riguarda  le  protesi  dentarie  e
ortodontiche, si  rinvia  all'allegato  D)  annesso  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 884/84; 
    g) le attivita' di supporto specialistico  interdisciplinare  per
tutte le branche specialistiche previste dall'allegato A); 
    h) le attivita' di supporto agli atti di natura medico-legale; 
    i) le attivita' di consulenza richieste  dalle  UU.SS.LL.  per  i
propri fini istituzionali; 
    l) impegno professionale,  specie  finalizzati  alla  definizione
diagnostica e  alla  continuita'  terapeutica  del  caso  clinico  da
eseguirsi ambulatoriamente, salvo controindicazione clinica,  secondo
modalita' convenute con la U.S.L. (allegato C). 
  Le modalita' tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza
specialistica ambulatoriale, sono demandate alla scienza e  coscienza
dello  specialista,  nel  rispetto  delle  norme  deontologiche   che
regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli  obiettivi
della U.S.L. 
  Allo scopo di accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi
all'interno dei presidi poliambulatoriali pubblici  extra-ospedalieri
l'organizzazione del lavoro deve prevedere piu' turni  giornalieri  e
deve tendere alla piena utilizzazione dei presidi in parola. 
  L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni  presidio  deve  di
norma proporsi  di  conseguire  la  presenza  degli  specialisti  nei
singoli servizi di branca almeno per 12 ore settimanali, valorizzando
il lavoro interdisciplinare di gruppo e la  responsabilita'  di  ogni
medico nell'assolvimento dei  propri  compiti,  anche  attraverso  la
partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dalla
U.S.L. Nel caso che la  partecipazione  a  tali  iniziative  comporti
impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera  di  incarico,
al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno
orario. 
  L'erogazione  delle  prestazioni  specialistiche,  salvi   i   casi
d'urgenza, avviene con il sistema a prenotazione secondo lo  standard
uniforme indicativo di quattro prestazioni ordinarie l'ora  per  ogni
singola branca specialistica. 
  Per le prestazioni dei servizi di patologia clinica, di  radiologia
e  fisiochinesiterapia  lo  standard  indicativo  sara'  stabilito  a
seconda del tipo e del numero  di  apparecchiature  e  del  personale
addetto esistenti nel presidio in  cui  lo  specialista  esercita  la
propria attivita'. 
  Qualora le prenotazioni siano state  tutte  soddisfatte  prima  del
termine  dell'orario  stabilito  dalla  lettera   di   incarico,   lo
specialista resta a disposizione fino alla scadenza di  detto  orario
per  eventuali   ulteriori   prestazioni   autorizzate   dal   medico
responsabile del poliambulatorio. 
  Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si
sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte,
lo specialista eseguira', ove sia possibile, le residue  prestazioni,
a mente di quanto previsto all'art. 28. 
 
Note all'art. 9, comma 2, lettera e): 
    - La  legge  13  maggio  1978,  n.  180,  reca:  "Accertamenti  e
trattamenti: sanitari volontari e obbligatori". 
  - La legge 22 maggio 1978, n. 194, reca: "Norme per la tutela della
maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza". 
 
Nota all'art. 9, comma 2, lettera f): 
  L'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 16  ottobre
1984, n.  884,  reca:  "Modalita'  di  esecuzione  delle  prestazioni
protesiche ed ortesiche (protesi dentarie ed ortodontiche)".