ACCORDO Art. 1. Campo di applicazione Il presente accordo collettivo nazionale regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto che si instaura tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici che svolgono attivita' di guardia medica domiciliare per l'urgenza notturna, festiva e pre-festiva, in regime convenzionale orario e/o siano addetti a centrali operative dell'attivita' medesima. Il presente accordo disciplina, altresi' l'attivita' che i medici di cui al precedente comma svolgano - ai sensi dei successivi articoli 4 e 22 e in relazione a quanto previsto dalla programmazione regionale - nei servizi di emergenza nell'arco delle 24 ore per interventi di primo soccorso e di assistenza esterni al presidio ospedaliero e per trasferimenti protetti di pazienti a bordo di appositi mezzi mobili di soccorso attrezzati, nonche' per le attivita' di coordinamento operativo dell'emergenza di cui all'art. 9, lettera g), della legge 23 ottobre 1985, n. 595.
Nota all'art. 1, primo comma, dell'accordo: Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978 e riportato nella precedente nota. Nota all'art. 1, secondo comma: Il testo dell'art. 9, lettera g), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, e' il seguente: "Art. 9 (Piani sanitari delle regioni e delle province autonome). - Nel quadro degli interventi diretti in via prioritaria al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, tenuti presenti le direttive ed i parametri tendenziali di organizzazione generale definiti nel piano sanitario nazionale, i piani sanitari delle regioni e delle province autonome per il triennio 1986-88 devono comunque prevedere: (Omissis); g) la distribuzione sul territorio e le modalita' di coordinamento operativo, anche radio-assistito, dei servizi di pronto intervento e di emergenza collegati funzionalmente ai servizi di guardia medica territoriale e ospedaliera, ai servizi di pronto soccorso e di trasporto protetto degli infermi, ai servizi di cura intensiva ed ai servizi di raccolta, conservazione e di distribuzione del sangue umano ed emoderivati a lunga conservazione".