(Accordo - art. 1)
                               ACCORDO 

 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 

 
  Il presente accordo collettivo nazionale regola, ai sensi dell'art.
48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto che si  instaura
tra  il  Servizio  sanitario  nazionale  ed  i  medici  che  svolgono
attivita' di  guardia  medica  domiciliare  per  l'urgenza  notturna,
festiva e pre-festiva,  in  regime  convenzionale  orario  e/o  siano
addetti a centrali operative dell'attivita' medesima. 
  Il presente accordo disciplina, altresi' l'attivita' che  i  medici
di cui al  precedente  comma  svolgano  -  ai  sensi  dei  successivi
articoli 4 e 22 e in relazione a quanto previsto dalla programmazione
regionale - nei servizi di  emergenza  nell'arco  delle  24  ore  per
interventi di primo soccorso e  di  assistenza  esterni  al  presidio
ospedaliero e per trasferimenti  protetti  di  pazienti  a  bordo  di
appositi  mezzi  mobili  di  soccorso  attrezzati,  nonche'  per   le
attivita' di coordinamento operativo dell'emergenza di  cui  all'art.
9, lettera g), della legge 23 ottobre 1985, n. 595. 
 
          Nota all'art. 1, primo comma, dell'accordo: 
            Il testo dell'art. 48 della legge n. 833/1978 e riportato
          nella precedente nota. 
 
          Nota all'art. 1, secondo comma: 
            Il testo dell'art. 9, lettera g), della legge 23  ottobre
          1985, n. 595, e' il seguente: 
            "Art. 9 (Piani sanitari delle regioni  e  delle  province
          autonome). - Nel quadro degli  interventi  diretti  in  via
          prioritaria  al  perseguimento  degli  obiettivi   di   cui
          all'art. 2, tenuti presenti le  direttive  ed  i  parametri
          tendenziali di organizzazione generale definiti  nel  piano
          sanitario nazionale, i piani sanitari delle regioni e delle
          province autonome per il triennio 1986-88  devono  comunque
          prevedere: 
              (Omissis); 
            g) la distribuzione sul  territorio  e  le  modalita'  di
          coordinamento operativo, anche radio-assistito, dei servizi
          di   pronto   intervento   e   di    emergenza    collegati
          funzionalmente ai servizi di guardia medica territoriale  e
          ospedaliera, ai servizi di pronto soccorso e  di  trasporto
          protetto degli infermi, ai servizi di cura intensiva ed  ai
          servizi di raccolta, conservazione e di  distribuzione  del
          sangue umano ed emoderivati a lunga conservazione".