(Accordo - art. 10)
                              Art. 10. 
               Cessazione e sospensione dall'incarico 

 
  L'incarico conferito ai sensi delle  norme  del  presente  accordo,
oltre  che  per  le  cause  di   decadenza   espressamente   previste
dall'accordo stesso, cessa: 
    1) per compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; 
    2) per provvedimento adottato dalla commissione di  cui  all'art.
9; 
    3) per condanna passata in  giudicato  per  delitto  non  colposo
punito con la reclusione; 
    4) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; 
    5)  per   mancata   ingiustificata   frequenza   dei   corsi   di
aggiornamento di cui al seguente art. 19; 
    6) per recesso del medico da comunicare alla  U.S.L.  interessata
con preavviso scritto di almeno trenta giorni; 
    7) per inidoneita' psico-fisica accertata da apposita commissione 
     costituita da un medico designato dall'interessato e da uno 
designato dalla U.S.L. e presieduta dal  presidente  dell'ordine  dei
medici o suo delegato.  Il  medico  e'  sospeso  dal  servizio  senza
diritto a compensi per: 
      a) provvedimenti della commissione di cui all'art. 9; 
      b) sospensione dall'albo professionale.