Art. 10. Cessazione e sospensione dall'incarico L'incarico conferito ai sensi delle norme del presente accordo, oltre che per le cause di decadenza espressamente previste dall'accordo stesso, cessa: 1) per compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; 2) per provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art. 9; 3) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione; 4) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; 5) per mancata ingiustificata frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al seguente art. 19; 6) per recesso del medico da comunicare alla U.S.L. interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni; 7) per inidoneita' psico-fisica accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato. Il medico e' sospeso dal servizio senza diritto a compensi per: a) provvedimenti della commissione di cui all'art. 9; b) sospensione dall'albo professionale.