(Accordo - art. 11)
                              Art. 11. 
Assenze giustificate con conservazione del  posto,  senza  diritto  a
                              compenso 

 
  Il medico  conserva  l'incarico,  senza  diritto  a  compenso,  per
assenze giustificate dovute a: 
    1) malattia od infortunio, per una durata  massima  di  sei  mesi
nell'arco di un anno; 
    2) gravidanza e puerperio, per tutto  il  periodo  di  astensione
obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti; 
    3) servizio militare, o  sostitutivo  nel  servizio  civile,  per
tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo; 
    4) gravi e documentati motivi di natura  familiare,  fino  ad  un
massimo di sette giorni; 
    5) partecipazione ad esami o concorsi, fino a un massimo di dieci
giorni; 
    6) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni; 
    7) documentati motivi di  lavoro  o  documentati  e  giustificati
motivi di studio. A tali titoli possono essere consentiti periodi  di
sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di  otto
mesi nell'arco di diciotto mesi.