Art. 11. Assenze giustificate con conservazione del posto, senza diritto a compenso Il medico conserva l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a: 1) malattia od infortunio, per una durata massima di sei mesi nell'arco di un anno; 2) gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti; 3) servizio militare, o sostitutivo nel servizio civile, per tutta la durata del periodo di ferma o di richiamo; 4) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni; 5) partecipazione ad esami o concorsi, fino a un massimo di dieci giorni; 6) matrimonio, fino ad un massimo di quindici giorni; 7) documentati motivi di lavoro o documentati e giustificati motivi di studio. A tali titoli possono essere consentiti periodi di sospensione dall'incarico per una durata massima complessiva di otto mesi nell'arco di diciotto mesi.