(Accordo - art. 12)
                              Art. 12. 
             Organizzazione dei turni di guardia medica 

 
  Il servizio di guardia medica notturna e festiva  si  effettua  nei
seguenti orari: dalle ore 14 del giorno prefestivo  alle  ore  8  del
giorno successivo al festivo, nonche' dalle ore  20  alle  ore  8  di
tutti i giorni feriali. 
  Il servizio in forma attiva si svolge, di norma, con turni notturni
e diurni festivi  di  12  ore  e  turni  prefestivi  di  6  ore.  Per
particolari esigenze del servizio, puo'  essere  tuttavia  concordato
l'accorpamento di turni consecutivi, fino ad un massimo di 24 ore. 
  In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel  periodo
estivo, puo' essere concordata con l'U.S.L. la concentrazione  in  un
solo mese dell'orario di attivita' che i  singoli  medici  dovrebbero
svolgere nel corso di due mesi consecutivi.  Tale  accorpamento,  che
non comporta variazioni nelle cadenze  mensili  dei  pagamenti,  puo'
essere consentito peraltro solo se  vengono  garantite  le  ordinarie
esigenze di servizio attraverso  reciproche  volontarie  sostituzioni
tra i medici titolari di incarico interessati. 
  Per oggettive esigenze collegate a gravi difficolta'  organizzative
dipendenti da particolari fattori demografici, logistici, ambientali,
da valutarsi da parte della U.S.L. competente,  sentito  il  comitato
consultivo regionale e la  federazione  regionale  degli  ordini  dei
medici, possono essere adottati criteri organizzativi diversi. In tal
caso il servizio di guardia potra' anche essere affidato in forma  di
disponibilita'   domiciliare   a   medici   residenti,    utilizzando
prioritariamente medici inseriti nella  graduatoria  generale  e,  in
carenza, medici inclusi negli elenchi della medicina generale,  anche
in deroga alle incompatibilita' di cui all'art.  3.  In  quest'ultimo
caso, i medici che abbiano dichiarato la loro disponibilita'  saranno
utilizzati in  ordine  inversamente  proporzionale  al  numero  delle
scelte loro attribuite.