Art. 12. Organizzazione dei turni di guardia medica Il servizio di guardia medica notturna e festiva si effettua nei seguenti orari: dalle ore 14 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo, nonche' dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali. Il servizio in forma attiva si svolge, di norma, con turni notturni e diurni festivi di 12 ore e turni prefestivi di 6 ore. Per particolari esigenze del servizio, puo' essere tuttavia concordato l'accorpamento di turni consecutivi, fino ad un massimo di 24 ore. In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel periodo estivo, puo' essere concordata con l'U.S.L. la concentrazione in un solo mese dell'orario di attivita' che i singoli medici dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazioni nelle cadenze mensili dei pagamenti, puo' essere consentito peraltro solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di servizio attraverso reciproche volontarie sostituzioni tra i medici titolari di incarico interessati. Per oggettive esigenze collegate a gravi difficolta' organizzative dipendenti da particolari fattori demografici, logistici, ambientali, da valutarsi da parte della U.S.L. competente, sentito il comitato consultivo regionale e la federazione regionale degli ordini dei medici, possono essere adottati criteri organizzativi diversi. In tal caso il servizio di guardia potra' anche essere affidato in forma di disponibilita' domiciliare a medici residenti, utilizzando prioritariamente medici inseriti nella graduatoria generale e, in carenza, medici inclusi negli elenchi della medicina generale, anche in deroga alle incompatibilita' di cui all'art. 3. In quest'ultimo caso, i medici che abbiano dichiarato la loro disponibilita' saranno utilizzati in ordine inversamente proporzionale al numero delle scelte loro attribuite.