Art. 13. Compiti ed obblighi del medico Il medico che effettua il servizio di guardia in forma attiva deve presentarsi, all'inizio del turno, presso la sede assegnatagli e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno medesimo, per effettuare gli interventi domiciliari o a livello territoriale che gli saranno richiesti. Il medico che effettua il servizio in forma di reperibilita' e' tenuto ad essere disponibile a chiamata presso il proprio domicilio, od altra sede da lui stesso indicata, per tutta la durata del turno assegnatogli. Durante il turno di guardia il medico e' tenuto ad effettuare al piu' presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dall'utente, oppure - ove esista - dalla centrale operativa, entro la fine del turno cui e' preposto e tutte le chiamate degli utenti devono essere annotate e rimanere agli atti. Per ciascuna chiamata dovra' essere rilevabile quanto segue: a) nome, cognome, eta' ed indirizzo dell'assistito; b) generalita' del richiedente (nel caso che sia persona diversa dall'assistito) ed eventuale relazione con l'assistito; c) ora della chiamata; d) eventuale sintomatologia prospettata; e) ora in cui l'intervento e' stato effettuato (ovvero motivazione del mancato intervento); f) tipologia dell'intervento stesso. Le chiamate dirette alla centrale operativa devono risultare agli atti mediante appositi apparati di registrazione. Tutte le registrazioni sono coperte da segreto d'ufficio. Il medico di guardia e' dotato a cura dell'U.S.L. di farmaci e materiale di pronto soccorso. E' fornito, altresi', di moduli da utilizzare esclusivamente per le eventuali prescrizioni farmaceutiche, proposte di ricovero e certificazioni di malattia per il lavoratore, strettamente collegate all'intervento effettuato. Il ricettario e' quello in uso da parte dei medici di medicina generale, con l'aggiunta della dicitura "Servizio di guardia medica". Il medico, facendone apposita annotazione, potra' rilasciare eventuali prescrizioni farmaceutiche, richieste di ricovero o certificati di malattia, anche se l'utente non risulti fornito di documento sanitario. L'uso del modulario riservato al servizio di guardia medica per assistiti non risultanti dal registro in cui sono annotate le chiamate degli utenti, rappresenta violazione delle norme convenzionali ed e' motivo di deferimento alla commissione di disciplina. Le prescrizioni farmaceutiche sono limitate ai farmaci che, nell'ambito del prontuario terapeutico, trovano indicazione di una terapia di urgenza, e al numero di confezioni necessarie per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore. Non sono ammesse prescrizioni farmaceutiche o certificazioni per persone diverse da quelle per cui e' stato richiesto l'intervento. Le certificazioni di malattia per i lavoratori sono rilasciate esclusivamente nei casi di assoluta necessita' limitatamente ai turni di guardia festivi e prefestivi e per un massimo di tre giorni, rimettendosi al medico di fiducia ogni ulteriore decisione in merito. Per evitare interruzioni nel servizio i medici di guardia, durante i turni di attivita' prefestivi e festivi, devono rimanere a disposizione fino all'arrivo dei colleghi che dovranno sostituirli nel turno di guardia susseguente. Al medico che per tali motivi e' costretto a restare oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che saranno trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario. Al medico di guardia e' fatto divieto di richiedere e percepire, per le prestazioni erogate durante i turni di guardia, compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti. L'accertata infrazione a tale divieto comporta l'immediata decadenza dall'incarico, salva ogni altra iniziativa di competenza dell'U.S.L.