Art. 14. Attivita' di coordinamento delle UU.SS.LL. Le UU.SS.LL. assicurano: che le sedi di servizio siano dotate di idonei locali per la sosta ed il riposo dei medici, nonche' di adeguati servizi igienici. Almeno una sede di servizio deve essere ubicata presso un presidio ospedaliero di pronto soccorso della zona servita; la predisposizione dei turni e l'assegnazione delle sedi di guardia, in collaborazione con il comitato ex art. 6 e sentiti i medici interessati, nonche' il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra; la disponibilita' di mezzi di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di strumenti acustici e visivi, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso; la fornitura dei medicinali e dei materiali di primo soccorso da mettere a disposizione dei medici del servizio. All'individuazione dei farmaci e degli altri presidi occorrenti, la U.S.L. provvede in collaborazione con il comitato ex art. 6, sulla base di una tipologia stabilita a livello regionale; la fornitura dei ricettari e di tutta l'altra modulistica necessaria. Inoltre le UU.SS.LL. provvedono: ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamate presso le centrali operative; a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di guardia; a deferire alla commissione ex art. 9 i medici inadempienti alle norme del presente accordo o quelli il cui comportamento assistenziale non risulti, comunque, corretto; a promuovere iniziative atte a sensibilizzare la popolazione circa le finalita' ed i compiti del servizio oggetto del presente accordo, e ad adottare misure tali da evitare una non corretta utilizzazione del servizio medesimo.