(Accordo - art. 14)
                              Art. 14. 
             Attivita' di coordinamento delle UU.SS.LL. 

 
  Le UU.SS.LL. assicurano: 
    che le sedi di servizio siano dotate  di  idonei  locali  per  la
sosta ed il riposo dei medici, nonche' di adeguati servizi  igienici.
Almeno una sede di servizio deve essere ubicata  presso  un  presidio
ospedaliero di pronto soccorso della zona servita; 
    la predisposizione dei  turni  e  l'assegnazione  delle  sedi  di
guardia, in collaborazione con il comitato ex  art.  6  e  sentiti  i
medici interessati, nonche' il rafforzamento dei turni medesimi,  ove
occorra; 
    la disponibilita' di mezzi di servizio, possibilmente  muniti  di
radiotelefono e di strumenti acustici e  visivi,  che  ne  permettano
l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso; 
    la fornitura dei medicinali e dei materiali di primo soccorso  da
mettere a disposizione dei medici  del  servizio.  All'individuazione
dei farmaci e degli altri presidi occorrenti, la U.S.L.  provvede  in
collaborazione con il comitato ex art. 6, sulla base di una tipologia
stabilita a livello regionale; 
    la  fornitura  dei  ricettari  e  di  tutta  l'altra  modulistica
necessaria. 
  Inoltre le UU.SS.LL. provvedono: 
    ad assicurare in modo adeguato la  registrazione  delle  chiamate
presso le centrali operative; 
    a garantire nei modi  opportuni  la  tenuta  e  la  custodia  dei
registri di carico e scarico dei  farmaci,  dei  presidi  sanitari  e
degli altri materiali messi a disposizione dei medici di guardia; 
    a deferire alla commissione ex art. 9 i medici inadempienti  alle
norme  del  presente  accordo   o   quelli   il   cui   comportamento
assistenziale non risulti, comunque, corretto; 
    a promuovere iniziative  atte  a  sensibilizzare  la  popolazione
circa le finalita' ed i compiti del  servizio  oggetto  del  presente
accordo, e ad adottare  misure  tali  da  evitare  una  non  corretta
utilizzazione del servizio medesimo.