Art. 15. Rapporti tra medico di guardia, medico di fiducia e strutture sanitarie del territorio Il sanitario di guardia e' tenuto a compilare in duplice copia il modulo informativo (allegato B) di cui una copia e' destinata al medico di fiducia (o alle strutture sanitarie, in caso di ricovero) e l'altra viene acquisita agli atti del servizio. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e/o - se del caso - la motivazione che ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che ritenga utile evidenziare. Saranno, altresi', segnalati gli interventi che non presentano caratteristiche di urgenza.