(Accordo - art. 15)
                              Art. 15. 
Rapporti tra  medico  di  guardia,  medico  di  fiducia  e  strutture
                      sanitarie del territorio 

 
  Il sanitario di guardia e' tenuto a compilare in duplice  copia  il
modulo informativo (allegato B) di cui  una  copia  e'  destinata  al
medico di fiducia (o alle strutture sanitarie, in caso di ricovero) e
l'altra viene acquisita agli atti del servizio. 
  La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile,  se
l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero. 
  Nel   modulo   dovranno   essere   indicate    succintamente:    la
sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta
o accertata, la terapia prescritta o effettuata e/o - se del  caso  -
la motivazione che ha indotto il medico a  proporre  il  ricovero  ed
ogni altra notizia ed osservazione che ritenga utile evidenziare. 
  Saranno, altresi', segnalati  gli  interventi  che  non  presentano
caratteristiche di urgenza.