Art. 16. Sostituzioni Per la sostituzione dei medici incaricati che siano impossibilitati, per qualsiasi causa, ad effettuare uno o piu' turni loro assegnati, si provvede nei modi seguenti: a) Incarico temporaneo di sostituzione. L'U.S.L. provvede al suo conferimento solo nel caso che l'assenza debba protrarsi per un periodo superiore a dieci giorni. L'incarico viene conferito secondo l'ordine della graduatoria regionale, con titolo di priorita' assoluta per i medici residenti nell'U.S.L. al momento della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria, che non abbiano altri incarichi a qualsiasi titolo. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di tre mesi e puo' essere rinnovato dopo un periodo di interruzione di almeno trenta giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro, anche anticipato, del medico titolare e deve intendersi automaticamente revocato nel caso che al supplente sia conferito un incarico ai sensi dell'art. 3 del presente accordo; b) Sostituzione con medico reperibile. Viene effettuata solo quando l'assenza sia dovuta ad indisponibilita' improvvisa ed imprevista, o per assenze, anche programmate, ma limitate a pochi turni e, comunque, non superiori ad un periodo di dieci giorni. Il medico che, per qualsiasi causa improvvisa ed imprevista, non sia in grado di effettuare il turno di guardia assegnatogli, ne' di informare il responsabile indicato dalla U.S.L. - almeno 6 ore prima dell'inizio del turno stesso - della sua impossibilita' ad effettuare il servizio, deve provvedere direttamente a contattare uno dei medici in reperibilita' oraria, di cui al successivo terzo comma, perche' lo sostituisca nel turno. Viceversa, ove il medico di guardia abbia potuto informare il responsabile indicato dall'U.S.L. - almeno 6 ore prima dell'inizio del turno - della sua impossibilita' ad effettuare il turno medesimo, il responsabile predetto deve provvedere alla sua sostituzione con uno dei medici di cui al secondo comma. Analogamente il responsabile medesimo dovra' provvedere per l'eventuale copertura dei punti di guardia rimasti comunque scoperti all'inizio di ciascun turno di guardia. Il medico che abbia dovuto assentarsi, senza averne potuto informare preventivamente il responsabile indicato dall'U.S.L., deve provvedere, non appena possibile, a comunicare al medesimo il motivo della sua assenza ed il nominativo del medico reperibile che lo ha sostituito. L'U.S.L. provvede ad organizzare dei turni di reperibilita' domiciliare nei seguenti orari: dalle ore 19 alle 20.30 di tutti i giorni feriali e festivi; dalle ore 13 alle 14.30 dei soli giorni prefestivi; dalle ore 7 alle 8.30 dei soli giorni festivi. A tale scopo, all'atto del recepimento della graduatoria annuale definitiva, ciascuna U.S.L. individua - nell'ambito della medesima - i nominativi di tutti quei medici, residenti nell'ambito territoriale di competenza, che abbiano dato la loro disponibilita' ad effettuare i turni di reperibilita' predetti. L'U.S.L. provvede quindi, periodicamente - utilizzando i medici sopraindividuati, in ordine di graduatoria - a predisporre turni di reperibilita' domiciliare. Il numero dei medici in reperibilita', utilizzati per ciascun turno, non puo' superare il numero dei medici previsti in guardia attiva nel turno corrispondente. L'U.S.L. provvede, quindi, a fornire, a tutti i medici addetti al servizio di guardia medica, copia dell'elenco dei medici reperibili, contenente il recapito presso cui ciascuno di essi puo' essere reperito ed i turni che gli sono stati assegnati. Il medico in turno di reperibilita' che non sia rintracciato al recapito da lui indicato, viene escluso dai turni, con effetto immediato, salvo che il mancato reperimento sia dovuto a gravi e giustificati motivi. Le ore effettuate in reperibilita' domiciliare sono valutabili ai fini del punteggio di cui all'art. 3, punto 4), dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale.