(Accordo - art. 16)
                              Art. 16. 
                            Sostituzioni 

 
  Per   la   sostituzione   dei   medici   incaricati    che    siano
impossibilitati, per qualsiasi causa, ad effettuare uno o piu'  turni
loro assegnati, si provvede nei modi seguenti: 
a) Incarico temporaneo di sostituzione. 
L'U.S.L. provvede al suo 
conferimento solo nel caso  che  l'assenza  debba  protrarsi  per  un
periodo superiore a dieci giorni. L'incarico viene conferito  secondo
l'ordine  della  graduatoria  regionale,  con  titolo  di   priorita'
assoluta  per  i  medici  residenti  nell'U.S.L.  al  momento   della
presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria, che  non
abbiano  altri  incarichi   a   qualsiasi   titolo.   L'incarico   di
sostituzione non puo' superare la durata di tre mesi  e  puo'  essere
rinnovato dopo un periodo di interruzione di  almeno  trenta  giorni.
L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con  il  rientro,
anche   anticipato,   del   medico   titolare   e   deve   intendersi
automaticamente revocato nel caso che al supplente sia  conferito  un
incarico ai sensi dell'art. 3 del presente accordo; 
b) Sostituzione con medico reperibile. 
 Viene effettuata solo 
quando  l'assenza  sia  dovuta  ad  indisponibilita'  improvvisa   ed
imprevista, o per assenze, anche programmate,  ma  limitate  a  pochi
turni e, comunque, non superiori ad un periodo di dieci giorni. 
  Il medico che, per qualsiasi causa improvvisa  ed  imprevista,  non
sia in grado di effettuare il turno di guardia assegnatogli,  ne'  di
informare il responsabile indicato dalla U.S.L. - almeno 6 ore  prima
dell'inizio del turno stesso - della sua impossibilita' ad effettuare
il servizio, deve provvedere direttamente a contattare uno dei medici
in reperibilita' oraria, di cui al successivo terzo comma, perche' lo
sostituisca nel turno. Viceversa, ove  il  medico  di  guardia  abbia
potuto informare il responsabile indicato dall'U.S.L. - almeno 6  ore
prima dell'inizio del turno - della sua impossibilita' ad  effettuare
il turno medesimo, il responsabile predetto deve provvedere alla  sua
sostituzione con uno dei medici di cui al secondo comma. 
  Analogamente  il  responsabile  medesimo  dovra'   provvedere   per
l'eventuale copertura dei punti di guardia rimasti comunque  scoperti
all'inizio di ciascun turno di guardia. 
  Il  medico  che  abbia  dovuto  assentarsi,  senza  averne   potuto
informare preventivamente il responsabile indicato dall'U.S.L.,  deve
provvedere, non appena possibile, a comunicare al medesimo il  motivo
della sua assenza ed il nominativo del medico reperibile  che  lo  ha
sostituito. 
  L'U.S.L.  provvede  ad  organizzare  dei  turni  di   reperibilita'
domiciliare nei seguenti orari: 
    dalle ore 19 alle 20.30 di tutti i giorni feriali e festivi; 
    dalle ore 13 alle 14.30 dei soli giorni prefestivi; 
    dalle ore 7 alle 8.30 dei soli giorni festivi. 
  A tale scopo, all'atto del recepimento  della  graduatoria  annuale
definitiva, ciascuna U.S.L. individua - nell'ambito della medesima  -
i nominativi di tutti quei medici, residenti nell'ambito territoriale
di competenza, che abbiano dato la loro disponibilita' ad  effettuare
i turni di reperibilita' predetti. 
  L'U.S.L. provvede quindi, periodicamente  -  utilizzando  i  medici
sopraindividuati, in ordine di graduatoria - a predisporre  turni  di
reperibilita' domiciliare. Il numero  dei  medici  in  reperibilita',
utilizzati per ciascun turno, non puo' superare il numero dei  medici
previsti in guardia attiva nel turno corrispondente. 
  L'U.S.L. provvede, quindi, a fornire, a tutti i medici  addetti  al
servizio di guardia medica, copia dell'elenco dei medici  reperibili,
contenente il recapito  presso  cui  ciascuno  di  essi  puo'  essere
reperito ed i turni che gli sono stati assegnati. 
  Il medico in turno di reperibilita' che  non  sia  rintracciato  al
recapito da lui  indicato,  viene  escluso  dai  turni,  con  effetto
immediato, salvo che il mancato reperimento  sia  dovuto  a  gravi  e
giustificati motivi. 
  Le ore effettuate in reperibilita' domiciliare sono  valutabili  ai
fini  del  punteggio  di  cui  all'art.  3,  punto  4),  dell'accordo
collettivo nazionale per la medicina generale.