(Accordo - art. 17)
                              Art. 17. 
                        Trattamento economico 

 
  I) Al medico addetto, in qualita' di titolare o  di  sostituto,  al
servizio di guardia in forma attiva spettano i seguenti compensi  per
ogni ora di attivita': 
    a) onorario professionale orario di base: 
    L. 7.412 a decorrere dal 1 gennaio 1986; 
    L. 8.024 a decorrere dal 1 gennaio 1987; 
    L. 8.636 a decorrere dal 1 gennaio 1988. 
  A  decorrere  dal  1  gennaio  1986  i  compensi   anzidetti   sono
incrementati, al compimento di  ogni  quadriennio  di  anzianita'  di
laurea di L. 480. 
  L'attribuzione degli incrementi  in  questione  decorre  dal  primo
giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di
anzianita' di laurea; 
  b) indennita' oraria di guardia medica: 
  L. 4.469 a decorrere dal 1 gennaio 1986; 
  L. 4.838 a decorrere dal 1 gennaio 1987; 
  L. 5.207 a decorrere dal 1 gennaio 1988. 
  II) Al medico in  servizio  di  guardia  attiva,  il  quale  svolga
esclusivamente l'attivita' di cui all'art. 1 del presente  accordo  e
non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il
servizio sanitario nazionale o  con  altre  istituzioni  pubbliche  o
private, spetta una indennita' oraria di piena  disponibilita'  nelle
seguenti misure: 
  L. 504 a decorrere dal 1 gennaio 1986; 
  L. 1.007 a decorrere dal 1 gennaio 1987; 
  L. 1.526 a decorrere dal 1 gennaio 1988. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1986 l'indennita' di piena disponibilita'
e' incrementata di L. 240  per  ogni  quadriennio  di  anzianita'  di
laurea. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di
anzianita' di laurea. 
  III) Ai medici addetti al servizio di guardia in forma attiva  sono
attribuite quote mensili di caro-vita  determinate  in  linea  con  i
criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986  e  all'art.  16
del decreto del Presidente della Repubblica  n.  13  del  1  febbraio
1986, con le seguenti specificazioni: 
    a) l'adeguamento delle quote di  caro-vita  avviene  con  cadenza
semestrale, con riferimento  alla  variazione  dell'indice  sindacale
registrato nel semestre precedente; 
    b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese  di  novembre
1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto la prima attribuzione
decorre dal 1 maggio 1986; 
    c) il compenso tabellare che, sommato  alle  quote  di  caro-vita
spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per
l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86  e  al  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  13/86,  e'  rappresentato  dal
compenso professionale orario iniziale  nelle  misure  stabilite  dal
punto I), lettera a), del  presente  articolo;  moltiplicato  per  il
numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun  mese,  con
il tetto massimo di 104 ore mensili. 
  Le quote di cui al presente punto III) non spettano  a  coloro  che
comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di  meccanismi  automatici
di adeguamento  dei  compensi  al  costo  della  vita,  salvo  quanto
previsto al comma successivo. 
  Le quote di caro vita spettano ai pensionati che, in  quanto  tali,
non fruiscono dell'indennita' integrativa speciale. 
  IV) Sull'onorario professionale di cui al punto I), lettera  a),  e
sulle quote  di  caro-vita  di  cui  al  punto  III)  l'U.S.L.  versa
trimestralmente  e  con  modalita'  che  assicurino  l'individuazione
dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono,  un
contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza
di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
15 ottobre 1976, e successive modificazioni, nella misura del 20%  di
cui il 13% a proprio carico e il 7% a carico del medico. 
  V) Ove eccezionalmente l'U.S.L. non  sia  in  grado  di  assicurare
anche in via temporanea un automezzo di servizio, spetta al medico in
guardia attiva che si avvalga, su richiesta della U.S.L.  stessa,  di
un proprio automezzo, un rimborso chilometrico pari a quello  per  il
personale dipendente. 
  VI) Per il servizio di guardia svolto  in  forma  di  reperibilita'
domiciliare ai sensi dell'art. 12, quarto comma, spetta al medico per
ogni turno di dodici ore  un  gettone  omnicomprensivo  lordo  di  L.
28.340 dal 1 gennaio 1986, di L. 30.680 dal 1 gennaio 1987  e  di  L.
33.020 dal 1 gennaio 1988. 
  VII) Per favorire il recupero del danno economico  derivante  dagli
eventi di malattia o gravidanza,  e'  posto  a  carico  del  servizio
pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento)  dei
compensi di cui ai punti I) lettera a) e III) del presente  articolo,
da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. 
  Con le stesse  cadenze  del  contributo  previdenziale  di  cui  al
precedente punto IV), le UU.SS.LL. versano all'ENPAM il contributo di
cui  al  precedente  comma,  affinche'  provveda  a  riversarlo  alla
compagnia  assicuratrice  con  la   quale   i   sindacati   firmatari
dell'accordo avranno provveduto a  stipulare  apposito  contratto  di
assicurazione. L'inizio  dei  versamenti  predetti  avra'  decorrenza
dalla data di stipula del contratto medesimo. 
  I compensi di cui al presente articolo sono  corrisposti  entro  la
fine del mese successivo a quello di competenza. 
  Ai soli fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici
addetti ai servizi di guardia medica, si  applicano  le  disposizioni
previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL. 
  E' vietata la stipula di accordi di carattere locale, che prevedano
erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente
accordo. 
 
          Note all'art. 17, punto III, primo comma: 
            - La legge 26 febbraio 1986, n. 38, reca "Disposizioni in
          materia di indennita' di contingenza". 
            - Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' il seguente: 
              "Art.  16  (Modifica  del  meccanismo   dell'indennita'
          integrativa speciale). - L'attuale sistema  di  adeguamento
          retributivo al costo della vita e' modificato come segue: 
                a) cadenze semestrali di  rivalutazione  retributiva:
          per  tale  rivalutazione  si  fa   riferimento   al   tasso
          percentuale di incremento risultante dal  rapporto  tra  il
          valore medio dell'indice sindacale di un semestre  rispetto
          a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di
          incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale; 
                b) rivalutazione del cento per  cento  da  una  somma
          mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale
          pari al 25 per cento della quota  di  retribuzione  mensile
          eccedente tale parte. 
              I benefici  derivanti  dalla  rivalutazione  semestrale
          delle  580.000  lire   indicizzate   al   100   per   cento
          costituiscono base per  le  correlative  rivalutazioni  dei
          semestri successivi. 
              La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25
          per cento, viene determina come segue: lo stipendio mensile
          della qualifica  di  appartenenza  ottenuto  dividendo  per
          dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a
          quello   dell'adeguamento,   piu'   l'indennita'   speciale
          maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione
          indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata; 
                c) il primo semestre di attuazione decorre  dal  mese
          di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986, pertanto
          il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986; 
                d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo  il
          tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo
          come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di
          134.000. 
            2. Nel caso di variazione  delle  imposte  indirette,  ai
          fini di un  accorpamento  delle  aliquote  e  di  una  loro
          razionalizzazione saranno concordate tra le delegazioni  di
          cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita'
          e limiti di incidenza di tali  variazioni  sui  prezzi  dei
          beni che compongono il bilancio familiare, assunto  a  base
          di  calcolo  per  la  determinazione   dell'indennita'   di
          contingenza. 
            3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo  al
          costo  della  vita  di  cui  al  presente  articolo   sara'
          assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".