Art. 17. Trattamento economico I) Al medico addetto, in qualita' di titolare o di sostituto, al servizio di guardia in forma attiva spettano i seguenti compensi per ogni ora di attivita': a) onorario professionale orario di base: L. 7.412 a decorrere dal 1 gennaio 1986; L. 8.024 a decorrere dal 1 gennaio 1987; L. 8.636 a decorrere dal 1 gennaio 1988. A decorrere dal 1 gennaio 1986 i compensi anzidetti sono incrementati, al compimento di ogni quadriennio di anzianita' di laurea di L. 480. L'attribuzione degli incrementi in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianita' di laurea; b) indennita' oraria di guardia medica: L. 4.469 a decorrere dal 1 gennaio 1986; L. 4.838 a decorrere dal 1 gennaio 1987; L. 5.207 a decorrere dal 1 gennaio 1988. II) Al medico in servizio di guardia attiva, il quale svolga esclusivamente l'attivita' di cui all'art. 1 del presente accordo e non abbia altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' oraria di piena disponibilita' nelle seguenti misure: L. 504 a decorrere dal 1 gennaio 1986; L. 1.007 a decorrere dal 1 gennaio 1987; L. 1.526 a decorrere dal 1 gennaio 1988. A decorrere dal 1 gennaio 1986 l'indennita' di piena disponibilita' e' incrementata di L. 240 per ogni quadriennio di anzianita' di laurea. L'attribuzione dell'incremento in questione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del quadriennio di anzianita' di laurea. III) Ai medici addetti al servizio di guardia in forma attiva sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1 febbraio 1986, con le seguenti specificazioni: a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente; b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto la prima attribuzione decorre dal 1 maggio 1986; c) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, e' rappresentato dal compenso professionale orario iniziale nelle misure stabilite dal punto I), lettera a), del presente articolo; moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 104 ore mensili. Le quote di cui al presente punto III) non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto al comma successivo. Le quote di caro vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennita' integrativa speciale. IV) Sull'onorario professionale di cui al punto I), lettera a), e sulle quote di caro-vita di cui al punto III) l'U.S.L. versa trimestralmente e con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976, e successive modificazioni, nella misura del 20% di cui il 13% a proprio carico e il 7% a carico del medico. V) Ove eccezionalmente l'U.S.L. non sia in grado di assicurare anche in via temporanea un automezzo di servizio, spetta al medico in guardia attiva che si avvalga, su richiesta della U.S.L. stessa, di un proprio automezzo, un rimborso chilometrico pari a quello per il personale dipendente. VI) Per il servizio di guardia svolto in forma di reperibilita' domiciliare ai sensi dell'art. 12, quarto comma, spetta al medico per ogni turno di dodici ore un gettone omnicomprensivo lordo di L. 28.340 dal 1 gennaio 1986, di L. 30.680 dal 1 gennaio 1987 e di L. 33.020 dal 1 gennaio 1988. VII) Per favorire il recupero del danno economico derivante dagli eventi di malattia o gravidanza, e' posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi di cui ai punti I) lettera a) e III) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al precedente punto IV), le UU.SS.LL. versano all'ENPAM il contributo di cui al precedente comma, affinche' provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione. L'inizio dei versamenti predetti avra' decorrenza dalla data di stipula del contratto medesimo. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ai soli fini della correttezza del pagamento dei compensi ai medici addetti ai servizi di guardia medica, si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL. E' vietata la stipula di accordi di carattere locale, che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.
Note all'art. 17, punto III, primo comma: - La legge 26 febbraio 1986, n. 38, reca "Disposizioni in materia di indennita' di contingenza". - Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' il seguente: "Art. 16 (Modifica del meccanismo dell'indennita' integrativa speciale). - L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita e' modificato come segue: a) cadenze semestrali di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto tra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale; b) rivalutazione del cento per cento da una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte. I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi. La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determina come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, piu' l'indennita' speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata; c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986, pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986; d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.000. 2. Nel caso di variazione delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita' e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennita' di contingenza. 3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sara' assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".