Art. 18. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi L'U.S.L., previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di guardia in forma attiva contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi, sempreche' l'attivita' sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro. Il contratto e' stipulato per i seguenti massimali: L. 500 milioni per morte od invalidita' permanente; L. 50.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta, con un massimo di trecento giorni l'anno.