(Accordo - art. 18)
                              Art. 18. 
       Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 

 
  L'U.S.L., previo eventuale coordinamento della  materia  a  livello
regionale, deve assicurare i  medici  che  svolgono  il  servizio  di
guardia in forma attiva contro gli infortuni subiti  a  causa  od  in
occasione  dell'attivita'  professionale  espletata  ai   sensi   del
presente accordo, ivi compresi, sempreche' l'attivita'  sia  prestata
in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente
subiti  in  occasione  dell'accesso  alla  sede  di  servizio  e  del
conseguente rientro. 
  Il contratto e' stipulato per i seguenti massimali: L. 500  milioni
per morte  od  invalidita'  permanente;  L.  50.000  giornaliere  per
invalidita' temporanea assoluta, con un massimo  di  trecento  giorni
l'anno.