(Accordo - art. 19)
                              Art. 19. 
              Aggiornamento professionale obbligatorio 

 
  Le UU.SS.LL. sulla base di programmi concordati dalle  regioni  con
la federazione regionale degli  OO.MM.,  l'A.N.C.I.  regionale  e  le
organizzazioni sindacali mediche firmatarie,  provvedono  annualmente
all'organizzazione di  corsi  di  aggiornamento  obbligatorio  per  i
medici addetti ai servizi di guardia in forma attiva per sessanta ore
l'anno, elevabili fino a un massimo  di  120  ore  per  i  medici  di
guardia durante  il  primo  anno  di  incarico,  nonche'  per  quelli
espletanti esclusivamente l'attivita' di cui all'art. 1 del  presente
accordo. 
  In attesa della  elaborazione  dei  programmi  di  aggiornamento  a
livello  regionale,  le  UU.SS.LL.  vi  provvedono  autonomamente  in
collaborazione con il comitato ex art. 6. 
  Detti corsi saranno effettuati almeno  per  l'80%  sotto  forma  di
tirocini  pratici  presso  i  servizi  di   emergenza   dei   presidi
ospedalieri. 
  Per  ogni  ora  di  effettiva  partecipazione  ai  predetti   corsi
effettuati a decorrere dal 1 luglio 1987 e' corrisposto al medico  un
rimborso spese forfettario omnicomprensivo di L. 8.636. Tale rimborso
e' liquidato unitamente ai compensi del mese successivo. 
  La mancata frequenza  dei  corsi  predetti  comporta  la  decadenza
dall'incarico.