Art. 21. Diritti sindacali Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di 24 ore settimanali per ogni gruppo di 1.000 iscritti o frazione di 1.000 superiore a 300. Il numero dei medici di guardia medica iscritti e' rilevato a livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale. Ai fini del raggiungimento del "quorum" di 300 possono essere utilizzati i "resti" risultanti nell'ambito delle singole regioni. La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilita' di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno. Alla sostituzione si provvede con le modalita' di cui al precedente art. 16.