(Accordo - art. 21)
                              Art. 21. 
                          Diritti sindacali 

 
  Al fine di favorire l'espletamento dei compiti sindacali, a ciascun
sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilita' di  24  ore
settimanali per ogni gruppo di 1.000 iscritti  o  frazione  di  1.000
superiore a 300. 
  Il numero dei medici di  guardia  medica  iscritti  e'  rilevato  a
livello regionale sulla base del numero dei medici a carico dei quali
- per ciascun sindacato - viene effettuata, a cura  delle  UU.SS.LL.,
la trattenuta della quota sindacale. Ai fini del  raggiungimento  del
"quorum" di  300  possono  essere  utilizzati  i  "resti"  risultanti
nell'ambito delle singole regioni. 
  La  segreteria  nazionale  del   sindacato   comunica   ogni   anno
congiuntamente  a  tutte  le  regioni   i   nominativi   dei   propri
rappresentanti ai quali deve essere attribuita la  disponibilita'  di
orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato  a
ciascuno. 
  Alla sostituzione si provvede con le modalita' di cui al precedente
art. 16.