Art. 22. Emergenza sanitaria Ciascuna regione, ai sensi dell'art. 9, lettera g), della legge n. 595/85 e in relazione alle indicazioni della programmazione regionale, individua, sentiti il comitato di cui all'art. 7 e i sindacati firmatari, i criteri tecnici e organizzativi per attuare un collegamento funzionale tra l'attivita' di cui all'art. 1 del presente accordo e i dipartimenti di emergenza, i servizi di trasporto sanitario e le altre attivita' sanitarie del territorio. Sempre in rapporto alla programmazione ed ai criteri individuati a livello regionale, nell'attivita' dei dipartimenti di emergenza possono essere integrati medici a rapporto convenzionale orario, titolari di incarico ai sensi del presente accordo, per interventi di assistenza e primo soccorso esterni al presidio ospedaliero, per trasferimenti assistiti a bordo di ambulanze attrezzate e/o per attivita' di coordinamento organizzativo dell'emergenza presso apposite centrali operative. Ai medici incaricati esclusivamente per l'attivita' di cui all'art. 1 del presente accordo puo' essere consentito di collaborare per il tempo in cui non siano impegnati in altri compiti propri del loro incarico, nelle attivita' di primo intervento "intra moenia" del dipartimento di emergenza, secondo le direttive impartite dal responsabile del dipartimento stesso, con esclusione di qualsiasi vincolo gerarchico. L'espletamento di attivita' ai sensi dei commi secondo e terzo del presente articolo e' subordinato alla frequenza e al superamento di apposito corso prevalentemente attuato sotto forma di esercitazioni e tirocinio pratici. Il programma, la durata e le norme generali dei corsi predetti sono fissati a livello regionale, con le modalita' di cui al primo comma del precedente art. 19, tenendo conto anche delle specifiche professionalita' e dell'anzianita' di servizio dei singoli operatori. I medici che abbiano superato il corso predetto possono, altresi', essere utilizzati dalle UU.SS.LL., con il loro assenso, per attivita' presso punti di soccorso fissi o mobili organizzati in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o di altra natura, ovvero presso eventuali postazioni stagionali di primo soccorso disposte dalle UU.SS.LL. ai sensi della norma transitoria n. 1, in localita' turistiche lontane da presidi ospedalieri.
Nota all'art. 22, primo comma: Il testo dell'art. 9, lett. g) della legge n. 595/1985 e' riportata nella nota all'art. 1, secondo comma.