(Accordo - art. 22)
                              Art. 22. 
                         Emergenza sanitaria 

 
  Ciascuna regione, ai sensi dell'art. 9, lettera g), della legge  n.
595/85  e  in  relazione  alle   indicazioni   della   programmazione
regionale, individua, sentiti il comitato  di  cui  all'art.  7  e  i
sindacati firmatari, i criteri tecnici e organizzativi per attuare un
collegamento  funzionale  tra  l'attivita'  di  cui  all'art.  1  del
presente  accordo  e  i  dipartimenti  di  emergenza,  i  servizi  di
trasporto sanitario e le altre attivita' sanitarie del territorio. 
  Sempre in rapporto alla programmazione ed ai criteri individuati  a
livello  regionale,  nell'attivita'  dei  dipartimenti  di  emergenza
possono essere integrati  medici  a  rapporto  convenzionale  orario,
titolari di incarico ai sensi del presente accordo, per interventi di
assistenza e primo soccorso  esterni  al  presidio  ospedaliero,  per
trasferimenti assistiti a  bordo  di  ambulanze  attrezzate  e/o  per
attivita'  di  coordinamento  organizzativo   dell'emergenza   presso
apposite centrali operative. 
  Ai medici incaricati esclusivamente per l'attivita' di cui all'art.
1 del presente accordo puo' essere consentito di collaborare  per  il
tempo in cui non siano impegnati in altri  compiti  propri  del  loro
incarico, nelle attivita' di  primo  intervento  "intra  moenia"  del
dipartimento  di  emergenza,  secondo  le  direttive  impartite   dal
responsabile del dipartimento stesso,  con  esclusione  di  qualsiasi
vincolo gerarchico. 
  L'espletamento di attivita' ai sensi dei commi secondo e terzo  del
presente articolo e' subordinato alla frequenza e al  superamento  di
apposito corso prevalentemente attuato sotto forma di esercitazioni e
tirocinio pratici. Il programma, la durata e le  norme  generali  dei
corsi predetti sono fissati a livello regionale, con le modalita'  di
cui al primo comma del precedente art. 19, tenendo conto anche  delle
specifiche professionalita' e dell'anzianita' di servizio dei singoli
operatori. 
  I medici che abbiano superato il corso predetto possono,  altresi',
essere utilizzati dalle UU.SS.LL., con il loro assenso, per attivita'
presso punti di soccorso fissi o mobili organizzati in  occasione  di
manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o  di  altra  natura,
ovvero presso  eventuali  postazioni  stagionali  di  primo  soccorso
disposte dalle UU.SS.LL. ai sensi della norma transitoria  n.  1,  in
localita' turistiche lontane da presidi ospedalieri. 
 
          Nota all'art. 22, primo comma: 
            Il testo dell'art. 9, lett. g) della legge n. 595/1985 e'
          riportata nella nota all'art. 1, secondo comma.