(Accordo - art. 23)
                              Art. 23. 
                      Commissione professionale 

 
  In ogni regione e' costituita ai sensi dell'art. 24 della legge  27
dicembre  1983,  n.  730,  una  commissione  professionale  cui  sono
affidati nel rispetto dei  principi  sanciti  in  detto  art.  24,  i
seguenti compiti: 
    a) definire gli standards medi assistenziali  che  tengano  conto
anche  della  situazione  demografica,  patologica  e   organizzativa
locale; 
    b) definire il parametro di  spesa  regionale  inteso  come  dato
indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del  medico
e per le commissioni professionali; 
    c)  fissare  le   procedure   per   la   verifica   di   qualita'
dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali  definiti
e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base  di  indici
medi regionali di spesa raccordati a  quelli  nazionali,  prevedendo,
nei casi di eccessi di spesa, anche le modalita' per la contestazione
al medico assicurando la  preventiva  informazione  ed  il  confronto
obbligatorio con il medico stesso; 
    d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui
si debba far luogo al deferimento del medico alla commissione di  cui
all'art. 9. 
  Per gli adempimenti di cui al comma precedente le  UU.SS.LL.  hanno
l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla  commissione
professionale il parametro di  spesa  regionale,  lo  standard  medio
assistenziale dei diversi presidi e servizi delle  UU.SS.LL.  nonche'
il  comportamento  prescrittivo  dei  singoli  medici   convenzionati
evidenziando  in  particolare  quello  relativo   alla   prescrizione
farmaceutica  e  alla  richiesta  di  indagini   strumentali   e   di
laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera,
curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente
dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. 
  La commissione professionale regionale, nominata con  provvedimento
della regione, e' presieduta dal presidente  dell'ordine  dei  medici
della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita: 
    cinque esperti qualificati  nominati  dalla  regione  scelti  tra
dipendenti delle strutture universitarie  e  del  Servizio  sanitario
nazionale; 
    quattro rappresentanti dei medici di guardia  medica  scelti  dai
membri di parte medica del comitato consultivo regionale; 
    un funzionario  della  carriera  direttiva  amministrativa  della
regione con funzioni di segretario. 
 
          Nota all'art. 23, primo comma: 
            Il testo dell'art. 24 della legge 27  dicembre  1983,  n.
          730, e' il seguente: 
            "Art. 24. - Al fine di razionalizzare l'erogazione  delle
          prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto
          dell'autonomia  del  segreto  professionale  dei   sanitari
          convenzionati, gli accordi collettivi nazionali,  stipulati
          ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978,  n.
          833, in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi,
          in aggiunta ai  criteri  definiti  dell'anzidetto  articolo
          devono prevedere: 
              a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di
          spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri
          prefissati  dalla  regione  sulla  base  di   indici   medi
          regionali di spesa raccordati a quelli nazionali; 
              b) l'istituzione di commissioni professionali a livello
          regionale  con  la  partecipazione  di  rappresentanti  dei
          medici convenzionati  dalla  regione,  scelti  tra  esperti
          qualificati  delle  strutture  pubbliche  universitarie   e
          ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di
          definire gli standards medi assistenziali e di  fissare  le
          procedure per le  verifiche  di  qualita'  dell'assistenza.
          Nella  definizione  degli  standards   medi   assistenziali
          dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi  di
          spesa che potranno  dar  luogo,  ove  non  giustificate,  a
          sanzioni da determinarsi secondo  i  criteri  previsti  dal
          punto 8, terzo comma, del richiamato articolo 48; 
              c)  l'impegno  dei  sanitari  convenzionati  a  fornire
          informazioni  sui  servizi  prestati  anche   mediante   la
          prescrizione a lettura  automatica  standardizzata  di  cui
          all'art. 12 del decreto-legge 12 settembre  1983,  n.  463,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  11  novembre
          1983, n. 683,  nonche'  l'obbligo  delle  Unita'  sanitarie
          locali di comunicare  periodicamente  ai  sanitari  e  alle
          commissioni di  cui  alla  precedente  lettera  b)  i  dati
          informativi  sul  comportamento   prescritto   dei   medici
          convenzionati. 
              In caso di mancata designazione  dei  componenti  entro
          trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  di  approvazione  dell'accordo
          collettivo  nazionale,  la  regione  costituisce   in   via
          provvisoria la  commissione  professionale,  che  resta  in
          attivita'  fino   alla   costituzione   della   commissione
          definitiva. 
              In applicazione dei principi  di  contestualita'  e  di
          omogenizzazione affermati nell'articolo 20 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 25  giugno  1983,  n.  348,  in
          deroga al primo comma del citato articolo 48 della legge 23
          dicembre  1978,  n.  833,  gli  accordi  convenzionali,  in
          scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati
          con scadenza al 30 giugno 1985".