Dichiarazione a verbale n. 1 Le parti concordano sull'opportunita' di istituire una commissione, anche con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, al fine di elaborare linee di indirizzo per i corsi di aggiornamento e per i tirocinii pratici obbligatori di cui agli articoli 19 e 22 del presente accordo, nonche' per i tirocinii di cui alla direttiva CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986. In relazione a questi ultimi il Ministero della sanita' conviene che agli stessi sia dato rilievo tra i titoli di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale. Dichiarazione a verbale n. 2 Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni interpretative ed applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto di esame tra le parti stesse nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanita', anche su richiesta di parte sindacale. Dichiarazione a verbale n. 3 Le parti chiariscono che le dizioni regioni, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanita' usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. Chiariscono inoltre che le dizioni "ordine dei medici", "federazione regionale degli ordini dei medici", e "federazione nazionale degli ordini dei medici" vanno intese come "ordine dei medici e degli odontoiatri", "federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri" e "federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri". Dichiarazione a verbale n. 4 Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita. Dichiarazione a verbale n. 5 La parte pubblica si impegna ad intervenire presso il Ministero delle finanze affinche' le somme corrisposte, a titolo di rimborso chilometrico non siano gravate da trattenute analogamente a quanto praticato nei confronti del personale dipendente. Dichiarazione a verbale n. 6 Le parti convengono che tra i compiti del medico incaricato ai sensi del presente accordo non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria in genere. Dichiarazione a verbale n. 7 Le parti si impegnano a verificare entro il 31 dicembre 1987 l'applicazione della normativa di cui all'art. 21. In via transitoria per le Regioni con un numero di titolari inferiore a 300 la disponibilita' di cui al primo comma dello stesso articolo e' comunque concessa al sindacato che raggiunge un numero di iscritti superiore al 50% dei titolari. Dichiarazione a verbale n. 8 Le parti precisano che il calcolo dell'indennita' chilometrica di cui all'art. 17 della presente convenzione e' riferito all'attivita' espletata a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto di esecutivita' del presente accordo. Dichiarazione a verbale n. 9 Le parti precisano che nelle "altre attivita'" di cui alla prima alinea del secondo comma dell'art. 5 devono intendersi comprese anche le attivita' di emergenza di cui all'art. 22 del presente accordo. Dichiarazione a verbale n. 10 Nel momento in cui sono istituite nelle varie regioni le centrali di ascolto, le parti si impegnano a riconoscere precedenza o preferenza nel conferimento degli incarichi ai medici portatori di handicap.
Nota alla dichiarazione a verbale n. 1, primo comma: La direttiva CEE 15 settembre 1986 n. 86/457, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee L. n. 267/27 del 19 settembre 1986, reca norme relative alla "Formazione specifica in medicina generale".