(Accordo - Dichiarazioni a verbale)
                      Dichiarazione a verbale n. 1 
  Le parti concordano sull'opportunita' di istituire una commissione,
anche con la partecipazione delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente accordo, al fine di elaborare linee di indirizzo  per  i
corsi di aggiornamento e per i tirocinii pratici obbligatori  di  cui
agli articoli 19 e 22 del presente accordo, nonche' per  i  tirocinii
di cui alla direttiva CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986. 
  In relazione a questi ultimi il Ministero  della  sanita'  conviene
che agli stessi sia dato rilievo tra i titoli di servizio  valutabili
ai fini dei concorsi per il personale medico dipendente del  Servizio
sanitario nazionale. 

 
                      Dichiarazione a verbale n. 2 
  Le   parti   riconoscono   l'utilita'   che   eventuali   questioni
interpretative  ed  applicative  aventi  rilevanza  generale  nonche'
problemi scaturenti  da  provvedimenti  legislativi,  pronunce  della
magistratura, ecc., i quali incidano  direttamente  sulla  disciplina
dei  rapporti  convenzionali  quale  risulta  dall'accordo,   formino
oggetto di esame tra le parti stesse nel corso di  apposite  riunioni
convocate dal Ministero della sanita', anche su  richiesta  di  parte
sindacale. 

 
                      Dichiarazione a verbale n. 3 
  Le  parti  chiariscono  che  le  dizioni  regioni,  amministrazione
regionale, giunta regionale, assessore regionale alla  sanita'  usate
nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i  corrispondenti
organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. 
  Chiariscono  inoltre  che   le   dizioni   "ordine   dei   medici",
"federazione regionale  degli  ordini  dei  medici",  e  "federazione
nazionale degli ordini dei medici"  vanno  intese  come  "ordine  dei
medici e degli odontoiatri", "federazione regionale degli ordini  dei
medici e degli odontoiatri" e "federazione nazionale degli ordini dei
medici e degli odontoiatri". 

 
                     Dichiarazione a verbale n. 4 
  Le parti convengono che i compiti  affidati  dal  presente  accordo
all'A.N.C.I.   regionale   saranno   espletati   dall'assemblea   dei
presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando  la  sezione  regionale
dell'A.N.C.I. non risulti costituita. 

 
                     Dichiarazione a verbale n. 5 
  La parte pubblica si impegna ad  intervenire  presso  il  Ministero
delle finanze affinche' le somme corrisposte, a  titolo  di  rimborso
chilometrico non siano gravate da trattenute  analogamente  a  quanto
praticato nei confronti del personale dipendente. 

 
                     Dichiarazione a verbale n. 6 
  Le parti convengono che tra i  compiti  del  medico  incaricato  ai
sensi del presente  accordo  non  rientrano  le  funzioni  di  medico
necroscopo e di polizia mortuaria in genere. 

 
                     Dichiarazione a verbale n. 7 
  Le parti si impegnano  a  verificare  entro  il  31  dicembre  1987
l'applicazione della normativa di cui all'art. 21. 
  In via transitoria  per  le  Regioni  con  un  numero  di  titolari
inferiore a 300 la disponibilita' di cui al primo comma dello  stesso
articolo e' comunque concessa al sindacato che raggiunge un numero di
iscritti superiore al 50% dei titolari. 

 
                    Dichiarazione a verbale n. 8 
  Le parti precisano che il calcolo dell'indennita'  chilometrica  di
cui all'art. 17 della presente convenzione e' riferito  all'attivita'
espletata a decorrere dal primo del mese successivo  a  quello  della
pubblicazione del decreto di esecutivita' del presente accordo. 

 
                   Dichiarazione a verbale n. 9 
  Le parti precisano che nelle "altre attivita'" di  cui  alla  prima
alinea del secondo comma dell'art. 5 devono intendersi comprese anche
le attivita' di emergenza di cui all'art. 22 del presente accordo. 

 
                   Dichiarazione a verbale n. 10 
  Nel momento in cui sono istituite nelle varie regioni  le  centrali
di  ascolto,  le  parti  si  impegnano  a  riconoscere  precedenza  o
preferenza nel conferimento degli incarichi ai  medici  portatori  di
handicap. 
 
          Nota alla dichiarazione a verbale n. 1, primo comma: 
            La direttiva CEE 15 settembre 1986 n. 86/457,  pubblicata
          nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'  europee  L.  n.
          267/27 del 19 settembre  1986,  reca  norme  relative  alla
          "Formazione specifica in medicina generale".