(Accordo - art. 3)
                               Art. 3. 
                          Incompatibilita' 

 
  Gli incarichi di cui al presente accordo non  sono  conferibili  al
medico che si trovi in  una  delle  posizioni  di  cui  al  punto  6)
dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o in una qualsiasi
altra posizione non compatibile per specifiche norme di  legge  o  di
contratti di lavoro ovvero che: 
    a) sia iscritto  negli  elenchi  di  medicina  generale  o  degli
specialisti pediatri di libera scelta  e  abbia  superato  il  limite
rispettivamente di 500 e 266 scelte; 
    b)  sia   iscritto   negli   elenchi   dei   medici   specialisti
convenzionati esterni; 
    c)  svolga  attivita'  come  medico   specialista   ambulatoriale
convenzionato. Tuttavia  al  sanitario  al  quale  sia  conferito  un
incarico   nei   servizi   di   guardia   medica    e'    consentito,
successivamente,  di  acquisire   un   incarico   quale   specialista
ambulatoriale convenzionato fino ad un massimo di 10 ore settimanali. 
In tal caso l'impegno  orario  settimanale  nei  servizi  di  guardia
medica non puo' superare la meta' del massimale di cui al  successivo
art. 5; 
    d) sia titolare  d'incarico  ai  sensi  delle  norme  di  cui  al
presente accordo presso altra U.S.L.; 
    e) abbia piu' di un altro rapporto  di  collaborazione  anche  se
compatibile con le norme del presente accordo, presso  UU.SS.LL.  e/o
enti pubblici o privati; 
    f) operi come dipendente o in virtu' di un rapporto  continuativo
di  collaborazione  professionale   in   presidi,   stabilimenti   od
istituzioni privati, convenzionati  con  le  UU.SS.LL.,  soggetti  ad
autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/78, ovvero ne
sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore. 
  Tale incompatibilita' non opera nei confronti dei medici che presso
le   istituzioni   ivi   indicate   svolgano   unicamente   attivita'
libero-professionali con carattere  di  consulenza  occasionale,  che
siano riferite  a  settori  per  i  quali  le  istituzioni  non  sono
convenzionate, oppure attivita' iniettoria e/o di prelievo; 
    g) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente
da parte del fondo di previdenza competente, di  cui  al  decreto  15
ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  L'esercizio dell'attivita'  di  cui  al  presente  accordo  non  e'
compatibile con il contemporaneo  svolgimento  di  funzioni  fiscali,
limitatamente  all'ambito  territoriale  in  cui  le  due   attivita'
risultino coincidenti. 
  L'insorgere di un motivo di incompatibilita' comporta,  l'immediata
decadenza dall'incarico, che e' pronunciata dalla U.S.L., sentito  il
comitato ex art. 6. 
  Analogamente, il medico decade dall'incarico  qualora  l'assunzione
di nuovi impegni di lavoro non gli consenta, alla stregua dei criteri
di cui al successivo art. 5, l'espletamento di un incarico minimo  di
otto ore settimanali. 
 
          Note all'art. 3, primo comma: 
            - Il punto 6 dell'art. 48  della  legge  n.  833/1978  e'
          riportato nella nota al dispositivo del decreto. 
            - Il testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978,  n.
          833, e' il seguente "Art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su
          istituzioni sanitarie). -  La  legge  regionale  disciplina
          l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          di  carattere  privato,  ivi   comprese   quelle   di   cui
          all'articolo 41, primo comma, che non  hanno  richiesto  di
          essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio  1968,
          n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo  26,  e
          sulle  aziende  termali  e  definisce  le   caratteristiche
          funzionali  cui   tali   istituzioni   e   aziende   devono
          corrispondere  onde  assicurare  livelli   di   prestazioni
          sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti
          presidi e servizi delle Unita'  sanitarie  locali.  Restano
          ferme le funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  di  cui
          all'articolo 5. 
            Gli istituti, enti ed ospedali di  cui  all'articolo  41,
          primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai
          sensi  della  legge  12  febbraio  1968,  n.  132,   e   le
          istituzioni a carattere privato che abbiano un  ordinamento
          dei  servizi  ospedalieri  corrispondente  a  quello  degli
          ospedali  gestiti  direttamente  dalle   Unita'   sanitarie
          locali, possono  ottenere  dalla  regione,  su  domanda  da
          presentarsi entro i termini stabiliti con legge  regionale,
          che  i  loro  ospedali,  a  seconda  delle  caratteristiche
          tecniche  e  specialistiche,  siano  considerati,  ai  fini
          dell'erogazione    dell'assistenza    sanitaria,    presidi
          dell'Unita'  sanitaria  locale  nei  cui  territorio   sono
          ubicati, sempre che il piano sanitario regionale preveda  i
          detti presidi. I rapporti dei predetti  istituti,  enti  ed
          ospedali con le Unita' sanitarie locali  sono  regolati  da
          apposite convenzioni. 
            Le convenzioni di cui al comma precedente  devono  essere
          stipulate  in  conformita'  a  schemi  tipo  approvati  dal
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e  devono
          prevedere fra l'altro  forme  e  modalita'  per  assicurare
          l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle Unita'
          sanitarie locali. 
            Sino alla emanazione della  legge  regionale  di  cui  al
          primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52  e  53,
          primo e secondo comma, della legge  12  febbraio  1968,  n.
          132, e il decreto del Ministro  della  sanita'  in  data  5
          agosto 1977, adottato ai sensi del predetto articolo  51  e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31
          agosto 1977, n. 236, nonche' gli articoli  194,  195,  196,
          197 e 198 del testo unico delle leggi  sanitarie  approvato
          con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  intendendosi
          sostituiti al Ministero  della  sanita'  la  regione  e  al
          medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta
          regionale". 
 
          Nota all'art. 3, primo comma, lettera g); 
            Il decreto ministeriale 15 ottobre 1976 del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale  reca:  "Regolamenti  dei
          fondi  di  previdenza  a  favore  dei  medici   mutualisti,
          ambulatoriali, generici e specialisti esterni".