Art. 3. Incompatibilita' Gli incarichi di cui al presente accordo non sono conferibili al medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6) dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratti di lavoro ovvero che: a) sia iscritto negli elenchi di medicina generale o degli specialisti pediatri di libera scelta e abbia superato il limite rispettivamente di 500 e 266 scelte; b) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni; c) svolga attivita' come medico specialista ambulatoriale convenzionato. Tuttavia al sanitario al quale sia conferito un incarico nei servizi di guardia medica e' consentito, successivamente, di acquisire un incarico quale specialista ambulatoriale convenzionato fino ad un massimo di 10 ore settimanali. In tal caso l'impegno orario settimanale nei servizi di guardia medica non puo' superare la meta' del massimale di cui al successivo art. 5; d) sia titolare d'incarico ai sensi delle norme di cui al presente accordo presso altra U.S.L.; e) abbia piu' di un altro rapporto di collaborazione anche se compatibile con le norme del presente accordo, presso UU.SS.LL. e/o enti pubblici o privati; f) operi come dipendente o in virtu' di un rapporto continuativo di collaborazione professionale in presidi, stabilimenti od istituzioni privati, convenzionati con le UU.SS.LL., soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833/78, ovvero ne sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore. Tale incompatibilita' non opera nei confronti dei medici che presso le istituzioni ivi indicate svolgano unicamente attivita' libero-professionali con carattere di consulenza occasionale, che siano riferite a settori per i quali le istituzioni non sono convenzionate, oppure attivita' iniettoria e/o di prelievo; g) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'esercizio dell'attivita' di cui al presente accordo non e' compatibile con il contemporaneo svolgimento di funzioni fiscali, limitatamente all'ambito territoriale in cui le due attivita' risultino coincidenti. L'insorgere di un motivo di incompatibilita' comporta, l'immediata decadenza dall'incarico, che e' pronunciata dalla U.S.L., sentito il comitato ex art. 6. Analogamente, il medico decade dall'incarico qualora l'assunzione di nuovi impegni di lavoro non gli consenta, alla stregua dei criteri di cui al successivo art. 5, l'espletamento di un incarico minimo di otto ore settimanali.
Note all'art. 3, primo comma: - Il punto 6 dell'art. 48 della legge n. 833/1978 e' riportato nella nota al dispositivo del decreto. - Il testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' il seguente "Art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie). - La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle Unita' sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5. Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle Unita' sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'Unita' sanitaria locale nei cui territorio sono ubicati, sempre che il piano sanitario regionale preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le Unita' sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalita' per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle Unita' sanitarie locali. Sino alla emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanita' in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto articolo 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonche' gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanita' la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale". Nota all'art. 3, primo comma, lettera g); Il decreto ministeriale 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale reca: "Regolamenti dei fondi di previdenza a favore dei medici mutualisti, ambulatoriali, generici e specialisti esterni".