(Accordo - art. 4)
                               Art. 4. 
             Graduatorie e conferimento degli incarichi 

 
  Entro la fine dei mesi  di  marzo  e  di  settembre  di  ogni  anno
ciascuna regione pubblica nel  Bollettino  ufficiale  l'elenco  degli
incarichi nell'ambito dei servizi di guardia medica da attribuire  ai
sensi del presente accordo. 
  Possono concorrere al conferimento degli incarichi in questione: 
    a) i medici che siano gia' titolari di incarico di guardia medica
in forma attiva nell'ambito della stessa regione, a condizione che al
momento della presentazione della domanda di cui al successivo  comma
risultino titolari di incarico presso  la  stessa  U.S.L.  da  almeno
dodici mesi; 
    b) i medici inclusi nella graduatoria regionale di cui all'art. 2
dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale. 
  Gli interessati devono presentare separate  domande,  entro  trenta
giorni dalla  pubblicazione  di  cui  al  primo  comma  del  presente
articolo, alle UU.SS.LL. competenti per territorio, indicando, a pena
di nullita' delle domande stesse, gli eventuali altri incarichi per i
quali intendono concorrere. 
  Ai fini del conferimento degli  incarichi  i  medici  di  cui  alla
lettera b) del precedente secondo  comma  sono  graduati  nell'ordine
risultante dai seguenti criteri: 
    1)  attribuzione  del  punteggio  riportato   nella   graduatoria
regionale di cui alla lettera b) del precedente secondo comma; 
    2) attribuzione di  punti  10  a  coloro  che  al  momento  della
presentazione della domanda per  il  conferimento  dell'incarico  non
siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato
o  trattamento  di  pensione  e  non  si  trovino  in  posizione   di
incompatibilita' e che tali  requisiti  abbiano  conservato  fino  al
conferimento dell'incarico. 
  Non e' di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui
al  precedente  punto  2),  l'essere  titolare,  al   momento   della
presentazione della domanda per il conferimento dell'incarico, di  un
rapporto di lavoro dipendente  o  convenzionale  a  titolo  precario,
purche' esso cessi prima del conferimento dell'incarico stesso. 
  Le UU.SS.LL. interpellano prioritariamente i  medici  di  cui  alla
lettera a) del precedente secondo comma, in  base  all'anzianita'  di
incarico nei servizi di guardia medica; laddove  risulti  necessario,
interpellano successivamente i medici di cui alla  lettera  b)  dello
stesso secondo comma, in base all'ordine risultante dall'applicazione
dei criteri di cui al quarto comma del presente articolo. 
  Il medico avente titolo e' invitato, mediante lettera  raccomandata
a.r., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata non oltre
il decimo giorno dalla data del ricevimento dell'invito. 
  La mancata presentazione,  entro  il  termine  prestabilito,  senza
giustificato motivo,  e'  considerata,  a  tutti  gli  effetti,  come
rinuncia all'incarico. 
  Il medico che sia impossibilitato a presentarsi  deve,  a  pena  di
decadenza,  far  pervenire,  entro  il  termine  indicato,   adeguata
giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita'
ad accettare l'incarico. 
  Il medico disposto  ad  accettare  l'incarico  deve  rilasciare  la
dichiarazione riprodotta sub allegato A, resa ai  sensi  dell'art.  4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
  L'U.S.L.,   verificata   l'inesistenza   di   incompatibilita'    e
l'eventuale  sussistenza  di  altre  attivita'  svolte   dal   medico
interpellato che possano comportare limitazioni di  orario,  provvede
al conferimento  dell'incarico  a  tempo  indeterminato  con  lettera
raccomandata a.r. in duplice esemplare. 
  Il  medico  incaricato,  entro  i  cinque  giorni   successivi   al
ricevimento della raccomandata di cui al comma  precedente,  deve,  a
pena di decadenza, formalizzare la propria  accettazione  restituendo
una copia della lettera debitamente firmata. 
  Se il medico incaricato e' residente  nell'ambito  territoriale  di
altra regione, l'U.S.L. provvedera' a comunicare all'assessorato alla
sanita' della  regione  di  residenza,  ai  fini  della  verifica  di
eventuali situazioni  di  incompatibilita',  l'avvenuto  conferimento
dell'incarico. 
  I medici incaricati sono tenuti a pena di decadenza,  a  comunicare
tempestivamente all'U.S.L. in cui operano ogni  variazione  del  loro
"status" che possa costituire  motivo  di  incompatibilita'  o  possa
avere influenza per eventuali limitazioni d'orario. 
  Essi sono, comunque, tenuti a rilasciare annualmente, entro  il  30
aprile, la dichiarazione di cui all'allegato A. 
  Nel caso di servizi svolti  in  forma  di  disponibilita',  secondo
quanto previsto dal successivo art. 12, sono  conferiti  incarichi  a
tempo determinato. 
  La regione, sentiti il comitato regionale di cui  all'art.  7  e  i
sindacati firmatari, puo' adottare procedure  tese  allo  snellimento
burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari  al  conferimento
degli incarichi. 
  Entro il 31 dicembre di ogni anno, nel Bollettino  ufficiale  della
regione ciascuna U.S.L. provvede alla pubblicazione dell'elenco degli
incarichi di guardia medica conferiti a tempo indeterminato nel corso
dell'anno. 
 
          Nota all'art. 4, primo comma: 
            Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,  n.  15,
          e' il seguente: 
              "Art.  4  (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati
          o  qualita'  personali  che  siano  a  diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi  a  un  notaio,
          cancelliere,  segretario  comunale,  o  altro   funzionario
          incaricato   dal   sindaco,   il   quale   provvede    alla
          autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza  delle
          modalita' di cui all'art. 20".