(Accordo - art. 5)
                               Art. 5. 
                          Massimale orario 

 
  Gli incarichi disciplinati dalle norme di cui al  presente  accordo
possono essere  espletati  per  conto  di  una  sola  U.S.L.  e  sono
conferibili per un orario settimanale minimo di 8 ore e massimo di 24
ore. 
  Prima di  dar  luogo  alla  procedura  per  il  conferimento  degli
incarichi  di  cui  al  precedente  art.  3,  gli  orari  disponibili
nell'ambito dei servizi di guardia medica vengono assegnati ai medici
gia'  titolari,  nell'ambito  della  U.S.L.  di  incarico   a   tempo
indeterminato ai sensi del  presente  accordo,  secondo  l'ordine  di
anzianita' di  incarico  nell'ambito  della  stessa  U.S.L.,  fino  a
concorrenza del massimale orario di ciascuno, tenendo presente che: 
    salvo quanto disposto dalla  lettera  c)  dell'art.  3,  l'orario
massimo di 24 ore  puo'  essere  assegnato  al  medico  che,  per  lo
svolgimento di altre attivita',  non  abbia  un  impegno  settimanale
superiore a 12 ore; 
    l'orario settimanale di incarico  e'  proporzionalmente  ridotto,
fino ad un minimo di 8 ore, nei  confronti  dei  medici  che  abbiano
altri impegni settimanali per un numero di ore superiore a 12 e  fino
ad un massimo di 28 o in alternativa per un numero di scelte  secondo
la tabella riportata di seguito: 

 
 

 
 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico



 


 
 

 
 

 
    Per esigenze di servizio, d'intesa con l'interessato,  l'incarico
puo' anche  essere  espletato  secondo  turni  orari  settimanali  di
differente  durata,  fermo  restando  il  limite  di  orario  mensile
derivante dalla lettera d'incarico.