(Accordo - art. 6)
                               Art. 6. 
                    Comitato consultivo di U.S.L. 

 
  In ciascuna U.S.L. e' costituito un comitato composto da: 
    il presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede; 
    due membri effettivi e due supplenti designati  dal  comitato  di
gestione della U.S.L.; 
    tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici
titolari di incarico di guardia medica nell'ambito della U.S.L. 
  I rappresentanti dei medici incaricati sono eletti al loro  interno
dai medici titolari di incarico di ciascuna  U.S.L.  con  il  sistema
proporzionale tra liste concorrenti. 
  Le funzioni di segretario  sono  svolte  da  un  funzionario  della
U.S.L. 
  Il comitato esprime  pareri  e  formula  proposte  in  ordine  alla
migliore organizzazione  delle  attivita'  contemplate  dal  presente
accordo nell'ambito territoriale di  competenza  che  siano  ad  esso
sottoposti dal presidente o da almeno un terzo dei  suoi  componenti.
In questo ultimo caso il comitato si riunisce entro quindici giorni e
per un massimo di una volta l'anno.