Art. 7. Comitato consultivo regionale In ciascuna regione e' istituito un comitato composto da: l'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, con funzioni di presidente; quattro membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza delle UU.SS.LL. della regione, designati dall'A.N.C.I.; cinque membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici titolari di incarico di guardia medica nell'ambito della regione. I rappresentanti dei medici incaricati vengono eletti al loro interno dai medici titolari di incarico nell'ambito della regione, con il sistema proporzionale tra liste concorrenti. Le elezioni sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici, con la collaborazione degli ordini provinciali. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica. In caso di assenza od impedimento del presidente le funzioni relative sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica. La sede del comitato e' indicata dalla regione. Il comitato esprime parere preventivo su tutti i provvedimenti di competenza della regione inerenti all'applicazione del presente accordo ivi compresa l'attuazione nell'ambito territoriale regionale, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio di cui al successivo art. 19. Il comitato formula proposte ed esprime parere, anche in riferimento a problemi o situazioni locali particolari, che siano ad esso sottoposti dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti. In quest'ultimo caso il comitato si riunisce entro quindici giorni. Svolge, inoltre, ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.