(Accordo - art. 7)
                               Art. 7. 
                    Comitato consultivo regionale 

 
  In ciascuna regione e' istituito un comitato composto da: 
    l'assessore regionale alla sanita', o suo delegato, con  funzioni
di presidente; 
    quattro membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza  delle
UU.SS.LL. della regione, designati dall'A.N.C.I.; 
    cinque membri effettivi e tre  supplenti  in  rappresentanza  dei
medici titolari di  incarico  di  guardia  medica  nell'ambito  della
regione. 
  I rappresentanti dei  medici  incaricati  vengono  eletti  al  loro
interno dai medici titolari di incarico  nell'ambito  della  regione,
con il sistema proporzionale tra liste concorrenti. Le elezioni  sono
svolte a cura della federazione regionale degli  ordini  dei  medici,
con la collaborazione degli ordini provinciali. 
  Le funzioni di segretario sono svolte da un  funzionario  di  parte
pubblica. 
  In caso di  assenza  od  impedimento  del  presidente  le  funzioni
relative sono svolte dal componente piu' anziano di parte pubblica. 
  La sede del comitato e' indicata dalla regione. Il comitato esprime
parere preventivo  su  tutti  i  provvedimenti  di  competenza  della
regione inerenti all'applicazione del presente accordo  ivi  compresa
l'attuazione nell'ambito territoriale  regionale,  dei  programmi  di
aggiornamento professionale obbligatorio di cui  al  successivo  art.
19. 
  Il  comitato  formula  proposte  ed  esprime   parere,   anche   in
riferimento a problemi o situazioni locali particolari, che siano  ad
esso sottoposti dal presidente o da almeno 1/3 dei  suoi  componenti.
In quest'ultimo caso il comitato si riunisce entro quindici giorni. 
  Svolge, inoltre,  ogni  altro  compito  assegnatogli  dal  presente
accordo.