Art. 8. Istituzione, durata e funzionamento dei comitati Spese per l'elezione dei rappresentanti medici. I comitati consultivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei nuovi comitati, a seguito del rinnovo dell'accordo medesimo. I comitati predetti sono validamente riuniti quando e' presente la maggioranza dei loro componenti. Le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. In attesa della costituzione dei comitati i compiti ad essi attribuiti sono svolti, rispettivamente, dai comitati di gestione delle UU.SS.LL. e dai competenti organismi regionali, d'intesa con i sindacati firmatari. Le spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici in seno ai comitati, sono a carico di tutti i medici incaricati del servizio di guardia medica. Il rimborso delle spese sostenute dagli ordini dei medici avviene con le stesse modalita' di cui all'art. 36, comma settimo, dell'accordo per la medicina generale.