(Accordo - art. 8)
                               Art. 8. 
          Istituzione, durata e funzionamento dei comitati 
        Spese per l'elezione dei rappresentanti medici. 

 
I comitati consultivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono 
istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente accordo e durano in carica fino alla nomina dei nuovi 
comitati, a seguito del rinnovo dell'accordo medesimo. 
  I comitati predetti sono validamente riuniti quando e' presente  la
maggioranza dei loro componenti. Le loro deliberazioni sono valide se
adottate dalla maggioranza dei presenti. 
  In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 
  In attesa  della  costituzione  dei  comitati  i  compiti  ad  essi
attribuiti sono svolti, rispettivamente,  dai  comitati  di  gestione
delle UU.SS.LL. e dai competenti organismi regionali, d'intesa con  i
sindacati firmatari. 
  Le spese per l'elezione dei rappresentanti dei medici  in  seno  ai
comitati, sono a carico di tutti i medici incaricati del servizio  di
guardia medica. 
  Il rimborso delle spese sostenute dagli ordini dei  medici  avviene
con  le  stesse  modalita'  di  cui  all'art.  36,   comma   settimo,
dell'accordo per la medicina generale.