(Accordo - art. 9)
                               Art. 9. 
                      Commissione di disciplina 

 
  I procedimenti disciplinari a carico dei  medici,  ai  quali  siano
contestati addebiti in ordine alla mancata osservanza delle norme  di
cui al presente accordo, sono  di  competenza  della  commissione  di
disciplina di cui all'art. 38 dell'accordo per i medici  di  medicina
generale. 
  Per l'occasione la  commissione  di  cui  al  comma  precedente  e'
integrata da due rappresentanti dei medici di guardia  designati  per
elezione al loro interno con la procedura di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 7 e nominati dalla Federazione regionale degli  ordini  dei
medici. 
  Uguale  integrazione  sara'  apportata  alla  componente  di  parte
pubblica a cura dell'A.N.C.I. regionale. 
  Si intende qui richiamata tutta la normativa  di  cui  all'art.  38
dell'accordo per i medici di medicina generale. 
  In attesa della elezione dei rappresentanti di cui al secondo comma
la  commissione  sara'  integrata  da  due  membri  designati   dalla
Federazione regionale  degli  ordini,  su  indicazione  unitaria  dei
sindacati firmatari del presente accordo.