Art. 9. Commissione di disciplina I procedimenti disciplinari a carico dei medici, ai quali siano contestati addebiti in ordine alla mancata osservanza delle norme di cui al presente accordo, sono di competenza della commissione di disciplina di cui all'art. 38 dell'accordo per i medici di medicina generale. Per l'occasione la commissione di cui al comma precedente e' integrata da due rappresentanti dei medici di guardia designati per elezione al loro interno con la procedura di cui al secondo comma dell'art. 7 e nominati dalla Federazione regionale degli ordini dei medici. Uguale integrazione sara' apportata alla componente di parte pubblica a cura dell'A.N.C.I. regionale. Si intende qui richiamata tutta la normativa di cui all'art. 38 dell'accordo per i medici di medicina generale. In attesa della elezione dei rappresentanti di cui al secondo comma la commissione sara' integrata da due membri designati dalla Federazione regionale degli ordini, su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo.