Art. 2. 1. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche, il fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e' integrato della somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 90 miliardi per l'anno 1988.