Art. 2.

  1.  Per  gli  interventi  a favore delle aziende agricole singole o
associate,  ubicate  nei  comuni  di  cui all'articolo 1, danneggiate
dalle  eccezionali  avversita' atmosferiche, il fondo di solidarieta'
nazionale  di  cui  alla  legge 15 ottobre 1981, n. 590, e' integrato
della  somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per
l'anno 1987 e di lire 90 miliardi per l'anno 1988.