Art. 3. 1. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche del luglio 1987 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, possono essere concessi contributi a fondo perduto ai sensi dell'articolo 7-bis, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, nella misura prevista dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Il relativo onere fa carico all'autorizzazione di spesa di lire 10 miliardi prevista dal medesimo articolo 12, comma 4. 2. In alternativa ai contributi di cui al comma 1, alle imprese interessate possono essere concessi finanziamenti agevolati di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198. Il relativo onere fa carico ai limiti di impegno di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 9. 3. Le domande devono essere presentate entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, intendendosi all'uopo applicabili le procedure stabilite in attuazione dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.