Art. 3.

  1.   Alle   piccole   e  medie  imprese  industriali,  commerciali,
artigiane, alberghiere e turistiche aventi impianti danneggiati dalle
eccezionali  avversita'  atmosferiche  del  luglio  1987  nei  comuni
individuati  ai  sensi  dell'articolo 1 del presente decreto, possono
essere  concessi  contributi  a  fondo perduto ai sensi dell'articolo
7-bis,  del  decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  13  febbraio  1952, n. 50, nella misura
prevista  dall'articolo  12,  comma  4,  del decreto-legge 26 gennaio
1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.  120.  Il  relativo onere fa carico all'autorizzazione di spesa di
lire 10 miliardi prevista dal medesimo articolo 12, comma 4.
  2.  In  alternativa  ai  contributi di cui al comma 1, alle imprese
interessate  possono  essere  concessi finanziamenti agevolati di cui
all'articolo 9, secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198. Il
relativo onere fa carico ai limiti di impegno di cui all'ultimo comma
del medesimo articolo 9.
  3.  Le  domande  devono  essere  presentate entro centoventi giorni
dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  all'articolo  1,
intendendosi   all'uopo   applicabili   le   procedure  stabilite  in
attuazione dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.