Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede, quanto a lire 45 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno"; quanto a lire 305 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento iscritto al capitolo 9001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa suolo", intendendosi di pari importo ridotta l'autorizzazione di spesa recata per l'anno medesimo dall'articolo 1 del decreto-legge 9 luglio 1987, n. 263, con conseguente riduzione proporzionale delle quote previste per lo stesso anno 1988 dal comma 1 del medesimo articolo 1. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.