Art. 5.

  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente decreto si
provvede,  quanto  a  lire  45  miliardi  per  l'anno  1987, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987,
all'uopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento   "Incentivi
all'apprendistato  ed  alla  ristrutturazione  del  tempo di lavoro e
fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno"; quanto
a   lire  305  miliardi  per  l'anno  1988,  mediante  corrispondente
riduzione  del  medesimo  stanziamento  iscritto  al  capitolo  9001,
all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento "Difesa suolo",
intendendosi di pari importo ridotta l'autorizzazione di spesa recata
per  l'anno medesimo dall'articolo 1 del decreto-legge 9 luglio 1987,
n.  263, con conseguente riduzione proporzionale delle quote previste
per lo stesso anno 1988 dal comma 1 del medesimo articolo 1.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.