Art. 2. Nell'art. 8 del decreto ministeriale 30 agosto 1966 i primi due commi sono sostituiti dai seguenti: "I contributi verranno erogati in via posticipata alla fine di ciascun trimestre solare. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno gli enti finanziatori dovranno far pervenire alla sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, quale istituto gestore del fondo, estratto conto riferito all'ultimo giorno del trimestre solare precedente, per ogni singolo mutuo ammesso a fruire del contributo, con l'indicazione del debito per capitale all'inizio ed alla fine del trimestre, della data e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel periodo considerato".