Art. 2.

  Nell'art.  8  del  decreto  ministeriale 30 agosto 1966 i primi due
commi sono sostituiti dai seguenti:
  "I  contributi  verranno  erogati  in  via posticipata alla fine di
ciascun trimestre solare.
  Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio di
ogni  anno  gli enti finanziatori dovranno far pervenire alla sezione
autonoma  per  il  credito  cinematografico della Banca nazionale del
lavoro,  quale  istituto  gestore  del fondo, estratto conto riferito
all'ultimo  giorno  del trimestre solare precedente, per ogni singolo
mutuo  ammesso  a fruire del contributo, con l'indicazione del debito
per  capitale  all'inizio  ed  alla  fine del trimestre, della data e
degli  importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel
periodo considerato".