Art. 2. Nell'art. 2, lettera a), del decreto ministeriale 7 dicembre 1971 il quarto capoverso e' sostituito dal seguente: "Nell'esame della domanda si terra' conto, tra l'altro, dell'eventuale attivita' svolta in precedenza dall'impresa produttrice e dell'importanza dell'iniziativa considerata complessivamente sotto il punto di vista artistico, culturale, industriale, commerciale e del lavoro".