Art. 2.

  Nell'art.  2,  lettera a), del decreto ministeriale 7 dicembre 1971
il  quarto  capoverso  e'  sostituito dal seguente: "Nell'esame della
domanda si terra' conto, tra l'altro, dell'eventuale attivita' svolta
in    precedenza    dall'impresa    produttrice   e   dell'importanza
dell'iniziativa  considerata complessivamente sotto il punto di vista
artistico, culturale, industriale, commerciale e del lavoro".