Art. 3. Nell'art. 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 dicembre 1971 i primi due periodi del secondo capoverso sono sostituiti dal seguente: "Il finanziamento e' destinato a coprire parte delle spese di edizione e di lancio pubblicitario di film dichiarati di nazionalita' italiana assunti in distribuzione. L'ammontare del prestito non potra' superare il 60 per cento di dette spese, quali risulteranno dai rispettivi contratti di distribuzione".