Art. 3.

  Nell'art. 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 dicembre 1971 i
primi due periodi del secondo capoverso sono sostituiti dal seguente:
"Il  finanziamento  e'  destinato  a  coprire  parte  delle  spese di
edizione e di lancio pubblicitario di film dichiarati di nazionalita'
italiana  assunti  in  distribuzione.  L'ammontare  del  prestito non
potra'  superare  il  60 per cento di dette spese, quali risulteranno
dai rispettivi contratti di distribuzione".