Art. 2. Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di fornire alla menzionata banca, non piu' tardi delle ore 11 (ora di Tokyo) di ciascuna data di pagamento, i fondi in yen occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro mettera' a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire almeno dieci giorni prima della "data di pagamento", che risultera' fissata secondo quanto all'uopo previsto nei "termini e condizioni" del prestito. Detto importo verra' determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verra' comunicato al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire. I fondi in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento sulla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa, verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: "Ministero del tesoro - prestito del Tesoro 5,375% per 30 miliardi di yen, emissione 19 dicembre 1986". La Banca d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario di yen da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la "data di pagamento", cioe' la data di messa a disposizione dei yen alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verra' immediatamente regolata.