Art. 2.
  Allo  scopo  di  consentire  alla  Banca  d'Italia  di fornire alla
menzionata banca, non piu' tardi delle  ore  11  (ora  di  Tokyo)  di
ciascuna data di pagamento, i fondi in yen occorrenti per il servizio
finanziario medesimo, il Tesoro mettera' a disposizione  della  Banca
d'Italia  un  importo  provvisorio  in lire almeno dieci giorni prima
della "data di pagamento",  che  risultera'  fissata  secondo  quanto
all'uopo previsto nei "termini e condizioni" del prestito.
  Detto  importo  verra'  determinato  dalla  Banca  d'Italia  in via
previsionale sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento
della  determinazione  e  verra' comunicato al Tesoro quindici giorni
prima della messa a disposizione dei fondi in lire.
  I  fondi  in lire rimessi dal Tesoro, mediante mandato di pagamento
sulla sezione di Roma  della  tesoreria  provinciale  dello  Stato  a
favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza
congiunta del cassiere centrale capo del servizio  cassa  centrale  e
del  cassiere titolare dell'ufficio cassa, verranno accreditati in un
apposito    conto    provvisorio    infruttifero    aperto     presso
l'amministrazione   centrale   della   Banca   d'Italia,  denominato:
"Ministero del tesoro - prestito del Tesoro 5,375% per 30 miliardi di
yen, emissione 19 dicembre 1986".
  La  Banca  d'Italia provvedera' ad acquistare dall'Ufficio italiano
dei cambi, addebitando il suddetto  conto  provvisorio  infruttifero,
l'ammontare  necessario  di  yen  da trasferire, al cambio vigente in
Italia due giorni lavorativi precedenti la "data di pagamento", cioe'
la  data  di  messa  a  disposizione  dei  yen alla menzionata banca.
L'eventuale differenza  a  debito  o  a  credito  del  Tesoro  verra'
immediatamente regolata.